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Precisazioni sulla legge per evitare l’eutanasia

di Marina Casini http://www.scienzaevita.org/

Precisazioni sulla legge per evitare l’eutanasia

ROMA, domenica, 15 maggio 2011 (ZENIT.org).- Considerando le difficoltà, le incomprensioni e le ambiguità che si addensano sul dibattito legislativo riguardante una legge che si opponga ad ogni forma di eutanasia, è necessario fare alcune precisazioni:

La prima riguarda la distinzione antropologica e culturale - e di conseguenza anche giuridica - tra la "logica" della “Dichiarazione anticipata di trattamento” (DAT) e quella del “Testamento biologico” (TB).
Vediamo le differenze:

1) La DAT è un documento, incentrato sul principio di inviolabilità e indisponibilità della vita umana (la morte si accetta e non si cagiona); il TB, al contrario, si fonda sulla disponibilità della vita umana (la morte è oggetto di decisione);
2) il regime della DAT ripristina - senza eccezioni - la vigenza delle norme 575, 579 e 580 del Codice penale; il TB esonera da ogni responsabilità - anche penale - il medico che cagiona la morte (per omissione/interruzione/sospensione di cura) del paziente in ossequio alla volontà del paziente (manifestata quando ancora non era "paziente"!);
3) la DAT interpreta correttamente l’art. 32 della Costituzione recuperandone il principio del favor curae e del favor vitae; il TB interpreta in modo eutanasico l’art. 32 della Costituzione (favor mortis);
4) la DAT riconosce che il fondamento dei diritti dell’uomo è sempre e comunque il riconoscimento dell’uguale dignità di ogni essere umano; il TB pone a fondamento dei diritti umani il principio di autodeterminazione ed autoreferenziale che di fatto si traduce in “autoesclusione per eterodeterminazione”;
5) la DAT tiene conto della diversità qualitativa che passa tra il rifiuto delle cure attuale (proveniente da un paziente capace di intendere e di volere nell’ambito della relazione terapeutica/di cura) e il rifiuto delle cure anticipato (proveniente da un soggetto che non si trova né nella condizione di paziente e quindi neanche nel contesto della relazione terapeutica/di cura); il TB accorpa rigidamente ogni situazione, pone sullo stesso piano volontà qualitativamente diverse, introduce una discriminazione nei confronti dei pazienti incapaci di intendere e di volere;
6) la DAT è un documento orientativo che rispetta la coscienza del medico, la relazione di cura e l’alleanza terapeutica; il TB è un documento vincolante che trasforma l’alleanza in sudditanza terapeutica, spezza la relazione di cura, coarta la coscienza del medico.

Certo, lo sappiamo bene, l’inganno è sempre in agguato: l’etichetta “Dichiarazioni anticipate di trattamento” può nascondere la sostanza del “testamento biologico”.

E qui veniamo ad una seconda precisazione. E' il noto fenomeno dell’ "antilingua", sul quale ha scritto pagine interessantissime Pier Giorgio Liverani. Non si deve dimenticare infatti che, sin dalla XIII legislatura, molti Progetti e Disegni di Legge hanno utilizzato l’espressione “DAT” con lo stesso significato di “TB”. In questi casi, nonostante l’etichetta “addolcente”, l’aggressività della disciplina è resa palese soprattutto dall’obbligo del medico di eseguire le volontà del paziente e dalla disattivazione del principio di indisponibilità della vita umana sul fronte della malattia e della disabilità.

Ma, per non cadere nella trappola, è fondamentale cogliere e ricordare la differenza antropologica, culturale e giuridica tra “DAT” e “TB”. Infatti, la ferma opposizione nei confronti di una legge sul “TB” è irremovibile anche quando il regime del “TB” viene camuffato con l’etichetta “DAT”; quando cioè all’espressione “DAT” non corrisponde la sostanza della “DAT”. Se, invece, una disciplina legislativa in materia di “DAT” è coerente con i sei punti sopra indicati, allora non solo non c’è motivo di opporsi, ma vi è motivo di incoraggiare e di sostenere una tale legge. Le stesse tesi maggiormente ampliate e argomentate si trovano nel libro “Eluana è tutti noi. Perché una legge. Perchè no al testamento biologico” ”[1].

A questo punto si potrebbe domandare: ferme restando le differenze tra DAT e TB, c'è bisogno di una legge sulle DAT?

Passiamo così alla terza precisazione. La risposta affermativa si spiega alla luce di quanto è accaduto nell'ordinamento giuridico (ma potremmo anche dire: all'ordinamento giuridico). La vicenda giudiziaria di Eluana ha smantellato quel profilo così importante dell'ordinamento che garantiva il rispetto incondizionato della vita umana. Questa garanzia non c’è più. Purtroppo, la giurisprudenza che ha condannato a morte Eluana è stata consolidata dalla Corte Costituzionale (ordinanza n. 334 dell’8 ottobre 2008) che ha ritenuto inammissibili i ricorsi della Camera dei deputati e del Senato; dalla posizione del Presidente della Repubblica che ha rifiutato di firmare in calce al Decreto-legge “salva Eluana” (è il caso di ricordare che fu proprio la tenace insistenza del Movimento per la vita che spinse il governo a percorrere la strada del Decreto-legge "salva Eluana"); dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (16 dicembre 2008) che ha dichiarato irricevibile il ricorso contro l’Italia (caso Ada R. et al. vs Italia) per la condanna a morte di Eluana; dal Decreto di archiviazione delle indagini per omicidio volontario (11 gennaio 2010) nei confronti di Beppino Englaro e altre 13 persone. A nulla è valso, purtroppo, l’Atto di indirizzo del ministro della Salute Maurizio Sacconi con cui veniva “fatto divieto di discriminare la persona in stato vegetativo rispetto alla persona non in stato vegetativo” quanto alla somministrazione “di cibo e liquidi in ragione della disabilità”.

In questa valutazione dello “stato dell’arte” non va dimenticato – come ha ricordato anche Carlo Casini (Liberal, 13 aprile 2011) che “l’aspetto che rende ancora più tragica la morte di Eluana è che ella è stata privata della vita legalmente, secondo l’interpretazione ingiusta che la Corte di Cassazione ha fatto della legge a cominciare dall’art. 32 della Costituzione”. La pessima interpretazione della norma Costituzionale ha facilmente corrotto anche le norme del codice penale (più datate e di rango inferiore rispetto alla Costituzione), svincolandole dall’obbligo di rispetto incondizionato della vita umana. Il “pieno legislativo” (o, se vogliamo, "non-vuoto legislativo") che c’era è stato sgretolato: «le norme degli articoli 579 e 580 del Codice penale, non dicono più che è vietata l’uccisione di una persona anche con il suo consenso, ma dicono che questa regola vale a eccezione del caso in cui la morte è causata mediante l’omessa cura della persona qualora essa si trovi in stato di incapacità di intendere e di volere e sia immaginabile una sua volontà di morire dedotta dal suo “stile di vita”, sebbene risalente a molti anni prima" (Carlo Casini, "Nessuno si illuda, dopo la morte di Eluana l’eutanasia è già un fatto", Il Foglio, 4 marzo 2011).
E così il dottor Riccio (il medico divenuto famoso per la morte di Welby) ha potuto scrivere un articolo significativamente intitolato “Sospendere il sostegno vitale non è reato”. E la Dat è inutile" (Foglio, 9 marzo 2011): «sono stato prosciolto perché era mio dovere d’ufficio interrompere la terapia così come richiestomi dal paziente […] Ho permesso l’esercizio di un diritto costituzionale.

Diritto perfetto – come definito dai giuristi - di immediata applicazione che no necessita pertanto di un’apposita legge di tutela. Questo è il punto fondamentale. La volontà del paziente circa l’accettazione o il rifiuto di trattamenti sanitari è insuperabile. La perdita dell’incapacità di intendere e di volere – temporanea o permanente – non può impedire l’esercizio del diritto costituzionale». Lo stesso concetto è ribadito nel Decreto (22-12-2010) con cui un giudice tutelare del Tribunale di Firenze ha nominato un amministratore di sostegno. Nel Decreto - che fa ripetutamente riferimento anche alla giurisprudenza Englaro - si leggono affermazioni che fanno discendere dall'art. 2, 13 e 32 della Costituzione il "diritto assoluto di non curarsi anche se tale condotta esponga al rischio stesso diritto della vita"; la "legittimità del rifiuto o della richiesta di interruzione di un trattamento salvifico ... nel caso dell'incapace che si trovi in una situazione vegetativa ...senza aver lasciato disposizioni scritte, ma rispetto al quale il giudice ... si sia formato il convincimento che la complessiva personalità dell'individuo cosciente era orientata nel senso di ritenere lesiva della concezione stessa della sua dignità la permanenza e la protrazione di uno stato vegetativo"; il "diritto" del paziente incapace di intendere e di volere "a non essere mantenuto in vita tramite trattamenti artificiali".

E ora si faccia attenzione a queste parole: "Al riguardo appare evidente che se da parte dei giudici di legittimità ... si è arrivati a riconoscere ... in base ai principi costituzionali già ampiamente esposti dignità giuridica ad una volontà presunta, non può a fortiori che risultare pacifico il dovere dell'ordinamento di rispettare l'espressione autodeterminativa del singolo quando, come nel caso qui vagliato, quella stessa volontà riguardo ai trattamenti terapeutici e sanitari sia espressa oggi in previsione di un possibile evento futuro che lo privi della capacità di esprimerla".

Non è già tracciata giuridicamente la via dell'eutanasia? Un' azione intelligente non può non tener conto di tutto questo e deve fare il possibile per ricucire gli strappi in coerenza con il principio di indisponibilità della vita umana e di solidarietà verso i più deboli.

[1] C. Casini, M. Casini, M.L. Di Pietro “Eluana è tutti noi. Perché una legge. Perchè no al testamento biologico” (Società Editrice Fiorentina), 2008.

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