Corso di Religione

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Fine vita : la Corte Costituzionale sul “caso Cappato”.
Fine vita : il “caso Cappato”. Elementi di riflessione che contribuiscano a contenere i toni trionfalistici che una parte del mondo associativo coinvolto in questa vicenda sembra aver inopinatamente usato finora. source :http://www.ildonodellavita.it 20-10-2018

Nel corpo del testo, la Consulta accenna a tre elementi parsi degni di nota:

1) l’assenza di “un’adeguata tutela [di] determinate situazioni costituzionalmente meritevoli di protezione”, concernenti il “fine vita”;

2) l’esigenza che la tutela di siffatte situazioni sia bilanciata “con altri beni costituzionalmente rilevanti”;

3) la centralità sistemica che nell’assetto costituzionale repubblicano continua a rivestire il Parlamento, cui spetta “in primo luogo [l’onere] di intervenire con un’appropriata disciplina”.

Ebbene, partendo da quest’ultimo punto va osservato che il carattere democratico-rappresentativo della forma di Stato repubblicana ha finito per assegnare al Parlamento una posizione di assoluta centralità all’interno dell’ordinamento  italiano e ciò anche in ragione del fatto che tra gli organi costituzionali esso appare come quello che può vantare la più diretta ed immediata emanazione dalla sovranità popolare.

L’attribuzione poi della titolarità della funzione legislativa alle Camere confermerebbe tale centralità, dipendendo dal Parlamento non solo il carattere democratico e rappresentativo dell’intero ordinamento, ma anche la composizione, in larga misura, di altri organi costituzionali, quali: il governo, nella sua genesi costitutiva e di legittimazione operativa; il Presidente della Repubblica; i giudici costituzionali ed i membri del Consiglio Superiore della Magistratura, nella misura di un terzo dei componenti delle rispettive compagini.

Il compito di adottare una disciplina puntuale su una materia -quale quella del fine vita–l’ampiezza dei cui risvolti etici era ben nota e la divisività prospettica prevedibile, suggeriva, o meglio, imponeva alla Corte di riconoscere, come fatto, il carattere distintivo del Parlamento nella sua funzione di catalizzatore delle divergenti istanze morali su tematiche rispetto alle quali la sensibilità collettiva appare frammentaria, plurale, eterogenea.

Con il richiamo fatto al Parlamento, invero, la Corte parrebbe aver fatto anche di più, sottraendosi fatalmente a quella tendenza, alla politicizzazione e giurisdizionalizzazione degli organismi deputati al vaglio di costituzionalità delle leggi, che con sempre maggiore frequenza interessa le dinamiche istituzionali a livello globale, mettendo seriamente in discussione non solo il principio di separazione dei poteri, ma anche il divieto di coinvolgimento di detti organismi in questioni inerenti alla normazione su temi vagliare il cui merito dovrebbe spettare unicamente al potere politico.

Col riaffermare in tal modo il ruolo del Parlamento, la Corte ha inteso altresì porre, seppure in maniera indiretta e mediata, un argine a forme di attivismo giudiziario che con sempre maggiore frequenza questionano gli assetti istituzionali, sulla base dell’assunzione, spesso pretestuosa, di un inattivismo operativo dello stesso organismo assembleare, nel deliberare su temi che volta a volta vengono considerati rilevanti nell’ambito di vicende giudiziarie specifiche.

Il richiamo alla centralità istituzionale del Parlamento sembra infine confermata dal fatto che la Corte ha rinunciato ad avvalersi di una decisione che avesse la forma di una “sentenza interpretativa di rigetto”, come pure era  stato paventato, di una pronuncia cioè nella quale enucleare un principio a cui il giudice a quo avrebbe dovuto richiamarsi nell’interpretazione corretta della disposizione di legge questionata, ribadendo che nessuno spazio può riservarsi ad un’interpretazione autopoietica che in sede giurisdizionale si incarichi di offrire direttive vincolanti nella lettura di normative concernenti la materia del fine vita , appunto.

Dunque, se appare vero che fenomeni quali la moltiplicazione e la frammentazione dei centri di produzione normativa, in sede nazionale e sovranazionale; la perdita di qualità della produzione legislativa; la situazione di obiettiva ipertrofia del sistema normativo e più in generale la cosiddetta crisi della legge, hanno progressivamente posto il Parlamento in una posizione di marginalità istituzionale, contribuendo alla graduale erosione del suo potere decisionale, la pronuncia della Corte sul “ caso Cappato ” sembra ribadire con forza che proprio il Parlamento continua a configurarsi come luogo privilegiato nel quale favorire i processi di regolazione e di sintesi del pluralismo sociale ed istituzionale e assicurare il rispetto dei valori costituzionali fondanti l’assetto collettivo, degli interessi diffusi non soggettivizzabili, nonché di una genuina cultura che vinca le suggestioni localistiche, internazionalistiche e sovranistiche.

Il secondo punto degno di nota, nel comunicato della Corte, attiene all’identificazione, ancora una volta implicita, di una serie di beni fondamentali cui è riconosciuta una dignità costituzionale e dunque per ciò stesso meritevoli di una considerazione disciplinare ad hoc da parte del legislatore. La logica sottesa al ragionamento fatto proprio della Consulta, cioè, rinvia all’esigenza di riconoscere l’esistenza di principi normativi che, posti a tutela di taluni beni-valori, impongono una valutazione non ispirata a logiche di esclusione, conflitto o prevalenza, bensì a quelle di inclusione, contemperamento, bilanciamento laddove se ne configurasse un conflitto.

I caratteri propri di siffatti principi costituzionali attengono al loro grado di generalità, a una dimensione di importanza in ragione del peso normativo che ad essi si attribuisce, alla possibilità di una loro apertura ad eccezioni mai determinabili ex ante, alla loro applicabilità solo prima facie, essendo necessaria la considerazione previa di tutti i fattori rilevanti nel caso de quo.

Considerata dunque la pluralità dei principi contemplati in Costituzione, rinvianti ad altrettanti beni considerati meritevoli di tutela, e la concomitante assenza di un criterio gerarchico predeterminato, l’unica strada per risolvere una situazione di conflitto tra principi che insorga in sede applicativa è quella che impone il ricorso ad operazioni, insieme argomentative ed integrative, affidate al giurista pratico e solitamente ricondotte alla categoria concettuale della “ponderazione/bilanciamento”.

L’operazione di ponderazione permette al giurista pratico di dare prevalenza ad un principio senza annullare, derogare o abrogare la/e norma/e che contempla/no il principio contrario, semplicemente disapplicando quest’ultimo in ragione di un peso diverso, e segnatamente inferiore, che ad esso è stato attribuito nel caso di specie. Il principio temporaneamente disapplicato condizionerà la definizione del contenuto normativo di quello applicato, così da addivenire di fatto alla creazione di un criterio normativo di coordinamento dei due principi in conflitto.

Ebbene, il riferimento che la Consulta fa all’esigenza di bilanciare beni egualmente stimati meritevoli di tutela costituzionale, implica l’adesione ad una visione dell’universo giuridico nel suo insieme non puramente o rigidamente positivista, ma piuttosto aperto al riconoscimento di norme-principio che, ponendosi al vertice dell’ordinamento giuridico, assurgono a fonti di legittimazione dell’intero apparato normativo.

Nel caso di specie, la Corte riconosce implicitamente l’esistenza di due principi cardine dell’ordinamento,
1) quello che impone il rispetto per il bene vita dell’uomo
2) e quello che riconosce dignità all’atto del morire,
principi il cui contenuto è tale che in nessun caso il legislatore potrebbe decidere di ignorare del tutto, misconoscendo cioè o il valore intangibile della vita umana o l’importanza di garantire condizioni di morte degna ad ogni essere umano.

Dunque se esistono principi meta-normativi, che sfuggono alle logiche di un normativismo positivista e formalista, di kelseniana memoria, e se è possibile il ricorso ad un criterio di risoluzione dei conflitti tra gli stessi principi che permette di riconoscere l’importanza di operazioni interpretative basate sulla preminenza riconosciuta ad taluni di essi su altri, significa che, seguendo un’impostazione neo-costituzionalista, la Corte aderisce ad una visione, necessariamente dinamica, di giusnaturalismo filosofico, attraverso la presa di coscienza di assunti valoriali il cui contenuto il legislatore deve limitarsi a riconoscere, senza che possa aggirarne l’ontologico valore normativo magari assegnando al diritto curvature contenutistiche dettate da un puro contingentismo storico o politico.

L’ultimo punto attiene infine alla questione del contemperamento effettivo dei due beni-valori– rispetto della vita e dignità nella morte – che nel caso di specie verrebbero simulaneamente in rilievo, imponendo un’operazione di bilanciamento tesa a definire il peso che ciascuno di essi può, in relazione all’altro, assumere, operazione che nel caso di specie verrebbe a competere in via esclusiva al legislatore, depositario ultimo del potere politico necessario all’effettuazione di scelte normative dai risvolti singolarmente rilevanti sul piano etico e sociale.

Mi pare importante qui ribadire alcuni concetti già espressi in altra sede e che la scelta della Corte, di non procedere al rilievo di incostituzionalità dell’art. 580 disciplinante l’istigazione e l’aiuto al suicidio, impone di riproporre.

Si è molto parlato della configurabilità, all’interno del nostro ordinamento, di un vero e proprio “diritto al suicidio” che potrebbe, e dovrebbe, essere riconosciuto al malato in presenza di alcune precise condizioni, espressamente richiamate dai magistrati inquirenti all’atto di formulare, in illo tempore, la richiesta di archiviazione per Marco Cappato.

Quello che appare indubitabile, al di là delle illazioni svolte in quella sede dagli inquirenti, è che il suicidio, al pari del reato di omicidio, configura un illecito nella misura in cui attenta a quel bene fondamentale tutelato dall’ordinamento che è la vita umana, come prova il fatto che il codice persegue le condotte di “istigazione o aiuto al suicidio” o di “omicidio del consenziente”.

Il fatto che chi attenti alla sua propria vita non venga poi perseguito, la circostanza cioè che aver realizzato un tentativo di suicidio non porti alla configurazione di un reato penalmente sanzionato a carico di chi lo ha compiuto, è dovuto sostanzialmente a tre fattori:
a) l’eventuale sanzione non spiegherebbe la sua efficacia afflittiva nei confronti di chi ha mostrato di essere pronto a mettere in discussione la propria stessa vita;
b) parrebbe ingiusto sottoporre all’ulteriore umiliazione della pena chi ha già subito l’onta di non riuscire in un gesto tanto estremo;
c) la traiettoria offensiva della condotta ha finito col riguardare il solo bene della sua propria vita e non anche quello di altri consociati.

Questi in sintesi gli aspetti che escludono la perseguibilità penale di chi tenta il suicidio, e non il fatto che l’ordinamento riconosca ai consociati una qualche forma di autodeterminazione su se stessi che possa giungere a mettere in discussione il bene fondamentale della vita stessa.

Quanto al dato della intollerabilità/indegnità delle condizioni di vita in cui verserebbe l’infermo, il quale proprio in ragione del suo stato potrebbe sentirsi in diritto di domandare che si ponga fine alla sua esistenza, ebbene, se da un lato non può ignorarsi il grido che sale da esistenze svilite dagli oltraggi della sofferenza, fisica e morale, che la malattia può generare, non è chi non veda come largire un passaporto di giuridicità tout court al suicidio assistito, lasci inesorabilmente aperta la porta ad un rischio duplice:
1) la “certificazione” quasi, per mezzo dell’attività di normazione giuridica, del carattere di dignità svilita che avrebbero quanti versano in tali condizioni; a dire cioè che la titolarità di un diritto ad essere accompagnati alla morte dovendosi riconoscere esclusivamente in capo a quelli che versano in condizioni di vita fortemente segnate dalla malattia, finirebbe con l’assumere il carattere di un sigillo sociale ad uno stato esistenziale stimato come “meno degno”;
2) lasciare che l’ultima parola sul carattere intollerabile/indegno di una vita umana che si sta conducendo nella malattia sia del malato e sia di forma imperativa, significherebbe introdurre un elemento di soggettività che, radicando nel grado di sofferenza individuale, sarebbe difficilmente valutabile secondo criteri oggettivi, e questa impossibilità potrebbe portare ad avallare la legittimità di domande di suicidio basate, ad esempio, su mere malattie psichiche, magari perfettamente guaribili, ma in costanza delle quali verrebbe certamente compromessa l’effettiva capacità di giudizio del singolo.

Quando dunque un’esistenza ha assunto i tratti di una spirale di sofferenza che nessun rimedio può interrompere o contenere e quando a questo si aggiunge l’inefficacia delle terapie e la prospettiva scientificamente certa di una fine comunque imminente, è lo stesso buon senso, proprio della pratica medica classica, a venire in nostro aiuto, opponendo all’eventuale agire del medico il divieto dell’ accanimento terapeutico .
Da questo, poi, la soluzione dell’accompagnamento alla morte per mezzo di una pianificazione accurata delle soluzioni palliative discende come naturale conseguenza di un agire informato alla scienza e alla coscienza medica.

Ciò che appare certo è che la Corte con la sua ordinanza ha allontanato qualsiasi possibilità che sia espunto dal nostro ordinamento quel “residuato normativo”, attestante “l’irriducibilità di un’ideologia paternalista e fascista” che invero informerebbe l’intero nostro codice penale, che è l’ art. 580 , norma che, come accade nella quasi totalità degli ordinamenti europei, continua ad essere valida e perfettamente vigente, perché ultimamente in linea con l’esigenza fondamentale di tutela della vita, in specie in quei soggetti che versano in condizione di minorità, fosse anche una minorità solo psichica e temporanea, comunque così radicale da spingere a maturare un proposito suicidario.

Impunibilità non significa diritto acquisito
Dunque, quanto all’auspicio, formulato pubblicamente e solennemente dai PM milanesi, dall’imputato e dalle realtà associative che hanno assistito quest’ultimo, di trasformare «questo “fatto illecito non punito”, in un vero e proprio diritto, addirittura di rilievo costituzionale», pare essere miseramente naufragato alla luce di quanto a Corte si appresta a sancire. La legittimità costituzionale del 580 è salva.

Dall’altro lato, la Corte, menzionando una tempistica entro la quale il Parlamento dovrebbe programmare una attività normante in materia, sembra aver realizzato un’improbabile invasione nel territorio delle prerogative proprie dell’organo assembleare (cfr. l’art. 28 della Legge 87/53), che dell’insindacabilità dell’esercizio della sua funzione sovrana non può che rispondere, per ciò che riguarda tempi, modi e contenuti del suo svolgimento, unicamente a se stesso.

Difatti, le disposizioni contenute nella legge di recente approvazione sulle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT) (Legge 219/17), già contemplano, all’art. 1 comma 5, una norma che prevede che un individuo che venga a trovarsi, a causa di una malattia o di altra causa pesantemente invalidante, nella condizione di essere sottoposto ad un trattamento giudicato eccessivamente invasivo e comunque lesivo della dignità, sia messo in condizione di esercitare il diritto a rinunciare a siffatti interventi, ancorché ciò dovesse significare andare incontro alla morte certa.

Ciò che viene in rilievo nella norma appena citata è la sola volontà di diniego ritualmente espressa dal singolo, a nulla rilevando né la oggettiva gravità delle sue generali condizioni di salute, né tantomeno l’oggettiva invasività delle soluzioni eventualmente prospettate come necessarie.

Dunque, alla luce di tale disciplina già esistente, il legislatore ben potrebbe optare per un’interpretazione della normativa contenuta nella legge sulle DAT che giunga a coprire le ipotesi riconducibili alla fattispecie in esame, contemplando cioè l’applicabilità di una scriminante anche a casi come quelli di DJ Fabiano -di chi, non potendo darsi la morte da solo, necessiti dell’assistenza di un terzo che lo “aiuti” a portare a termine il suo proposito suicidiario- e legiferando in tal senso, senza che ciò valga a giustificare futuri interventi censori della Corte nei confronti dell’art. 580 del Codice Penale.

Laddove questo tipo di intervento dovesse mancare all’interno della cornice temporale fissata dalla Corte, quest’ultima potrebbe scegliere di tornare sulla questione magari optando per una sentenza che, rigettando la questione dell’illegittimità costituzionale del 580, offra al giudice a quo elementi utili ad un’ermeneutica del dettato normativo che dia legittimità all’azione di chi aiuta persone in determinate condizioni a morire.

Qui ovviamente si aprirebbero le incommensurabili eppure realissime questioni concernenti tanto la determinazione puntuale delle condizioni in presenza delle quali rendere giustificabile tale “aiuto”, quanto la individuazione di criteri utili ad impedire il “pendio scivoloso”, lo spettro della deriva eutanasica, ovvero a scongiurare che l’aiuto si estenda a coprire il radicamento dell’altrui proposito suicidario e l’azione causalmente connessa alla morte stessa del soggetto.

Qui dunque si aprirebbe anche l’immane e delicato compito delle forze presenti in Parlamento di impedire che questa vicenda umanissima sia utilizzata come leva per approdare al risultato, eminentemente politico, cui realmente tende fin dall’inizio la compagine “Cappato&Co”, quello cioè di legittimare forme più o meno velate di eutanasia, cui continuare ad opporre con forza ed in manera inquivoca il principio dell’indisponibilità della vita umana.

Ciò che a fronte di tutto ciò appare indubitabile è che alla radice di queste battaglie è dato incontrare un background culturale chiaramente ispirato ad un‘antropologia dell’individualità irrelata ( che non ha relazione o connessione con altri, autistica , n.d.r.) che, in linea con molte delle “conquiste” dei  post-moderni standard della civiltà giuridica globale, postula il primato di un uomo capace di pensarsi come detentore di un potere illimitato sulla vita e sulla morte.

L’esistenza umana è così fatalmente sottratta alla sua dimensione co-esistenziale e misterica, integralmente asservita ad una cultura dell’autoreferenziale ed immanente affermazione dell’io, la cui identità è definita dalla sola capacità di esercizio illimitato dell’autonomia individuale, per mezzo di atti o funzioni con le quali viene ad essere identificata la persona stessa, cultura che involge la totalità dell’esistenza del singolo, fino ai momenti estremi, finora sottratti alla dittatura del suo insindacabile arbitrio, del nascere e del morire.

Una simile arrembante e sempre più diffusa mentalità, impone l’acritica, supina accettazione di una cultura della vita da intendersi come un quid di cui si possa disporre in totale libertà, un bene la cui piena ed esclusiva disponibilità da parte di ciascun individuo non può più essere oggetto di discussione alcuna, né in pubblico né in privato.

La battaglia tutta ideologia e politica di “Cappato&Co.” si muove, alimenta ed esaurisce all’interno di questa cornice di assunzioni culturali, etiche ed antropologiche e le conquiste attese di questa battaglia non possono non essere quelle che qui sono state discusse e criticate: il frutto infatti non cade mai lontano dall’albero!

Antonio Casciano




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