SOMMARIO RASSEGNA STAMPA
Limiti e paradossi del principio di precauzione

di Carlo Petrin 28-01-2015 http://www.osservatoreromano.va/it

La cicala e la formica

Il principio di precauzione è un principio di azione che impegna le autorità pubbliche a prendere misure provvisorie e flessibili per fronteggiare potenziali rischi sanitari o ambientali, per i quali non si dispone di sufficienti dati scientifici oppure si dispone di dati scientifici incerti o contraddittori, senza attendere il progresso delle conoscenze.

Nel presente articolo si vogliono proporre alcune considerazioni sulla definizione e sull’applicazione di tale principio. Si assiste, infatti, a un duplice scenario. Da una parte vi è una tendenza a invocare il principio di precauzione a fronte di qualsiasi tipo di rischio, anche quando il principio di precauzione non è pertinente. Dall’altra parte vi è una preclusione a considerare il principio, ritenendolo sinonimo di blocco di qualsiasi azione e, pertanto, causa di paralisi.

La precauzione è un atteggiamento di anticipazione: non a caso Konrad Von Moltke, coniando l’espressione Vorsorgeprinzip (principio di precauzione) nel 1978, fece ricorso metaforicamente alla favola della cicala e della formica. All’epoca il principio di precauzione fu applicato agli ambienti acquatici. Successivamente esso venne esteso dapprima alla protezione dell’ambiente in generale, e poi alla tutela della salute umana. È questo un passaggio da non sottovalutare: l’ambiente e la salute umana necessitano di tutele diverse e la loro protezione non può essere equiparata.

Dagli anni Ottanta del secolo scorso il principio di precauzione è stato inserito in centinaia di dichiarazioni, normative, trattati. In Italia esso è stato invocato anche in sentenze ed è oggetto di un parere adottato dal Comitato nazionale per la bioetica nel 2004.

Le definizioni del principio contenute nei documenti sono simili tra loro. Una delle più note si trova al punto n. 15 della Dichiarazione di Rio, emanata nel 1992 a conclusione della Conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo: «Al fine di proteggere l’ambiente, gli Stati applicheranno largamente, secondo le loro capacità, il metodo precauzionale. In caso di rischio di danno grave o irreversibile, l’assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l’adozione di misure adeguate ed efficaci, anche in rapporto ai costi, dirette a prevenire il degrado ambientale».

Elementi costitutivi del principio di precauzione sono dunque: una situazione di incertezza — per mancanza o per contraddittorietà di dati scientifici — la necessità di valutare, la considerazione delle possibili alternative, il dovere di decidere, la reversibilità che deve caratterizzare la decisione. Inoltre, occorre decidere caso per caso: la precauzione non è una ricetta da applicare sempre allo stesso modo.

Il principio di precauzione non è, dunque, un principio di astensione, bensì un principio di azione nell’incertezza. Il blocco di un’attività rischiosa è talvolta necessario, ma non deve essere la soluzione per qualsiasi situazione. La pretesa del cosiddetto “rischio zero” può, infatti, avere molteplici conseguenze negative, due delle quali sono particolarmente rilevanti. La prima è il fatto che le società che non assumono rischi sono destinate a non avere progresso. La seconda deriva dal fatto che, come si è detto, si è in situazione di incertezza, e che l’incertezza deve essere, nei limiti del possibile, superata: le misure che, per evitare un potenziale rischio, pretendano di bloccare prodotti o tecnologie molto spesso impediscono il raggiungimento di adeguate conoscenze sull’entità e la probabilità del rischio stesso.

A proposito dell’adeguatezza delle conoscenze, occorre anche ricordare che, mentre è possibile dimostrare l’esistenza di un rischio, è metodologicamente impossibile dimostrare l’assenza di un rischio: la scienza può, al più, evidenziare che non vi sono evidenze di rischio, ma non può dimostrare l’assenza di un rischio. Significativo in tal senso è, per esempio, il fatto che nella classificazione delle sostanze effettuata dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, che fa parte dell’Organizzazione mondiale della sanità, non esiste la categoria «non cancerogeno»: l’ultima categoria, in ordine di rischio, è denominata «Probabilmente non cancerogeno» e include sostanze per le quali tutti gli studi sperimentali in vitro, con animali ed epidemiologici hanno dato esiti negativi. La pretesa che, prima di mettere in uso un prodotto o una tecnologia, si dimostri l’assenza di rischio, è, metodologicamente, assurda. Purtroppo talvolta tale pretesa entra non solo nelle rivendicazioni, per esempio, di gruppi di cittadini, ma anche nelle sentenze emesse da tribunali, in Italia come in altri Stati.

È degno di nota anche il fatto che nell’espressione «principio di precauzione» si adotta un termine impegnativo: «principio» è, infatti, un termine gravido di significati in filosofia, nell’etica, nel diritto. Tuttavia, tale termine compare anche nel «Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa». Al n. 469, infatti, si afferma: «Le autorità chiamate a prendere decisioni per fronteggiare rischi sanitari ed ambientali talvolta si trovano di fronte a situazioni nelle quali i dati scientifici disponibili sono contraddittori oppure quantitativamente scarsi: può essere opportuna allora una valutazione ispirata dal “principio di precauzione”, che non comporta una regola da applicare, bensì un orientamento volto a gestire situazioni di incertezza».

Il testo, elaborato dal Pontificio Consiglio per la giustizia e per la pace, prosegue poi in modo molto preciso, affermando che il principio «manifesta l’esigenza di una decisione provvisoria e modificabile in base a nuove conoscenze che vengano eventualmente raggiunte. La decisione deve essere proporzionata rispetto a provvedimenti già in atto per altri rischi. Le politiche cautelative, basate sul principio di precauzione, richiedono che le decisioni siano basate su un confronto tra rischi e benefici ipotizzabili per ogni possibile scelta alternativa, ivi compresa la decisione di non intervenire».

Il principio di precauzione è dunque una delle possibili modalità con cui si attuano le politiche che l’Organizzazione mondiale della sanità definisce «cautelative».

Esso è però applicabile soltanto in circostanze ben definite. Non a caso un editoriale pubblicato in «The Lancet» — che, come è noto, è una delle più importanti riviste di medicina — chiedeva «cautela nell’applicare le politiche cautelative».

           SOMMARIO RASSEGNA STAMPA