Corso di Religione

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ETICA

Diritti Umani -Amnesty International
         


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Amnesty International- Sezione Italiana  -  info@amnesty.it

1. Premessa
1.1 Il 10 dicembre 1998 è il 50° anniversario della proclamazione della Dichiarazione  Universale dei Diritti Umani da parte dell'ONU: un à.

1.2 La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani è il documento basilare di Amnesty International, impegnata dal 1961 nella difesa e nella promozione dei diritti umani in tutto il mondo.

1.3 La Dichiarazione Universale, insistendo sulla dignità della persona, afferma i diritti fondamentali, senza i quali non possiamo vivere come esseri umani.Negare agli esseri umani i loro diritti fondamentali significa preparare uno scenario di sconvolgimenti politici e sociali, di guerra e di conflitto tra gruppi sociali. Lungi dall'essere un'idea astratta per filosofi o giuristi, i diritti umani la vita quotidiana di ciascuno, uomo, donna o bambino che sia.

1.4 Eppure in questi ultimi cinquant'anni siamo stati testimoni di manifestazioni gravissime, contrario allo spirito e alla lettera della Dichiarazione Universale.Si sono combattute più di 150 guerre con milioni di morti e di rifugiati.Abbiamo assistito alla barbara soppressione dei più fondamentali diritti dei popoli e delle persone (lo testimoniano, tra l'altro, i rapporti di Amnesty, dal 1961 in poi). Assistiamo alla morte di milioni di persone per fame.

2. La nascita della Dichiarazione Universale
2.1 Alla fine della seconda guerra mondiale ci si guardò indietro con orrore: più grave ancora delle rovine materiali, era il disastro morale, la violenza fatta ai diritti dei singoli e dei popoli interi, causa della perdita di tante vite umane. Lo sterminio degli ebrei ( e di altre minoranze come gli zingari), le esplosioni atomiche costituivano, ciascuno a modo suo,terrificanti dimostrazioni di un inaudito potenziale distruttivo presente nell'umanità. "Mai più" era allora la consegna: si cercava il massimo di garanzia che la pace e i diritti dei popoli sarebbero stati d'ora innanzi rispettati. In questo spirito fu steso nel 1945 lo Statuto dell'ONU, [vedere B.Conforti, "La Carta delle Nazioni Unite", ECP, Fiesole, 1993; A.Cassese, "I diritti umani nel mondo contemporaneo", Laterza, Bari, 1994 e "Il diritto internazionale nel mondo contemporaneo", il Mulino, Bologna, 1984] il cui preambolo indicava come obiettivo quello di salvare le future generazioni dal flagello della guerra, che per due volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili afflizioni all'umanità", e riaffermava "la fede nei diritti fondamentali della persona umana,nell'uguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e piccole".

2.2 Queste parole dello Statuto dell'ONU riflettono il legame indissolubile tra il rispetto dei diritti umani e la sopravvivenza dell'umanità, e questa convinzione sta alla base della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, la cui formulazione fu uno dei primi compiti che l'ONU si assunse. Essa fu approvata il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea dell'ONU. Con i suoi 30 articoli,essa doveva costituire "un comune livello, che tutte le nazioni dovevano raggiungere". Fu un evento storico: per la prima volta la comunità internazionale si assumeva la responsabilità della tutela e della promozione di specifici diritti, posti alla base di ogni convivenza. Così dall'esperienza della violenza poté scaturire una forte e inaudita affermazione della dignità inviolabile dell'uomo.

2.3 La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani godette subito di grande autorità morale, influendo sul lavoro dell'ONU e ispirando trattati internazionali, costituzioni e leggi interne dei singoli stati, e contribuendo il maniera decisiva all'evoluzione del diritto internazionale contemporaneo. Fu il primo passo verso la realizzazione della "Carta internazionale dei Diritti Umani",attraverso i due accordi internazionali, adottati all'unanimità dall'ONU il 16 dicembre 1966:  il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali  il Patto internazionale sui diritti civili e politici Come disse il Nobel per la pace René Cassin, uno dei padri della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, la Dichiarazione stessa era la pala centrale di un trittico ai cui lati dovevano stare i due Patti internazionali.

2.4 Non c'è dubbio che per quanto l'idea generale e la terminologia della Dichiarazione Universale riflettano momenti della storia del pensiero e delle istituzioni politiche dell'Occidente, essa non è riducibile a una espressione di una cultura particolare. L'autentica universalità della Dichiarazione, nonostante l'inevitabile forma storica limitata del suo linguaggio, consiste nella sua capacità di riflettere istanze fondamentali,riscontrabili in ogni cultura del nord e del sud e nella grandi tradizioni religiose, d'Oriente e d'Occidente, istanze riconducibili all'esigenza di un rispetto e di uno sviluppo integrale della persona. Essa è il punto di incontro e di raccordo di concezioni diverse dell'uomo e della società, una specie di "decalogo per cinque miliardi di individui", come la chiama Cassese, che ha avuto il merito "...di formulare un concetto unitario e universalmente valido di valori che dovevano essere difesi da tutti gli stati nei loro ordinamenti interni.."

Questa universalità trova la sua verifica nella progressiva ricezione, nella legislazione di paesi di ogni parte del mondo, della Dichiarazione e dei Patti del 1966 e trova conferma nella positiva constatazione che il tema dei diritti umani sta assumendo un ruolo importante nella stessa politica internazionale, nei rapporti tra stati che in altri momenti non ne riconoscevano la centralità o ne davano una interpretazione diversa.

2.5 Lungi dall'essere un documento del passato, la Dichiarazione è universale anche nel tempo: essa può prioettare la sua luce nel futuro di una umanità in cui lo scambio, ma anche lo scontro tra culture potranno essere più frequenti. Se i conflitti, purtroppo, continueranno a moltiplicarsi (e in particolare i conflitti non spiegabili solo con gli squilibri socio-economici), dobbiamo prevedere al tempo stesso la sempre maggiore attualità dei valori di tolleranza - di uguaglianza à-contenuti nella Dichiarazione.

3. La struttura della Dichiarazione Universale
3.1 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani riconosce due tipi di diritti: i diritti civili e politici, gradualmente affermatisi attraverso la storia del pensioro e delle istituzioni democratiche, e i diritti economico, sociali e culturali, la cui importanza è stata riconosciuta più di recente, nel momento in cui ci si rese conto che senza l'affermazione reale di questi ultimi il godimento dei diritti civili e politici rimaneva puramente formale. Nella concezione della Dichiarazione Universale i due tipi di diritti, pur ricevendo trattazione separata, sono interdipendenti e indivisibili.

3.1 La Dichiarazione si compone di un preambolo e di 30 articoli che sanciscono i diritti individuali, civili, politici, economici, sociali, culturali di ogni persona. La Dichiarazione è stata paragonata da René Cassin in cui ogni sua parte trova una sua precisa collocazione (vedi disegno pag, seguente). Più dettagliatamente:  Il preambolo collega il mancato rispetto dei diritti umani agli "atti di barbarie che  offendono la coscienza dell'umanità " con chiaro riferimento a quanto successo nella    II guerra mondiale (campi di sterminio ecc.), e indica il rispetto di tali diritti, fissati in  una concezione comune " ideale da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le   nazioni" come unica via per un futuro di pace e di libertà. Per questo motivo il   preambolo costituisce la piazza su cui è stato costruito il tempio.    

Gli artt.1-2 stabiliscono, come principio fondamentale, che "tutti gli esseri umani   nascono liberi ed eguali in dignità e diritti" e rappresentano quindi la base    dell'edificio.   
Gli artt. 3 - 11 fissano diritti e libertà individuali (diritti civili e politici ) e sono la  prima colonna del tempio. 
Gli artt.12 - 17 stabiliscono i diritti dell'individuo nei confronti della comunità in cui  egli vive (diritti civili e politici ) e costituiscono la seconda colonna del tempio.    
Gli artt.18- 21 sanciscono la libertà di pensiero e di associazione ( diritti civili e  politici) e formano la terza colonna del tempio.    
Gli artt.22 -27 enunciano i diritti economici, sociali e culturali, la quarta colonna del  tempio.    
Gli art.28, 29 e 30 danno delle disposizioni che riguardano la realizzazione di questi diritti: l'art. 28 stabilisce che "Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e  internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa dichiarazione possano  essere pienamente realizzati"; l'art.29 prevede invece che possano esistere delle    limitazioni nell'esercizio dei diritti e delle libertà per assicurare i diritti degli altri, per   soddisfare le esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere della comunità democratica. Queste limitazioni sono regolate secondo la legge dei singoli stati. I  termini citati dall'art.29 sono piuttosto vaghi e scelte così decisive vengono demandate  alle legislazioni dei singoli stati. Per finire l'art.29 stabilisce che l'esercizio delle libertà   non deve essere contrario ai fini dell'Onu; l'art.30 ribadisce questo ultimo concetto   che l'esercizio dei diritti non può essere utilizzato per distruggere i diritti e le libertà  sanciti dalla Dichiarazione. Ciò vuol dire che non si può esercitare la libertà di pensiero  o di associazione per svolgere delle attività che mirino all'instaurazione di un regime  liberticida. Questi ultimi articoli formano il frontone del tempio.

Nella Dichiarazione vi è una predominanza di diritti civili e politici rispetto a quelli economici, sociali e culturali. Tuttavia questi diritti sono egualmente importanti ed indispensabili dato che se una delle colonne venisse a mancare, l'intero tempio crollerebbe.

Sviluppo della legislazione internazionale sui diritti umani
1.Premessa

1.1 Il passo successivo alla stesura della Dichiarazione Universale avrebbe dovuto essere l'elaborazione di un accordo giuridico internazionale, vincolante, che enunciasse gli stessi diritti della Dichiarazione; questo almeno secondo le intenzioni della Commissione sui Diritti dell'Uomo. Nel dibattito nell'Assemblea Generale prevalse la volontà di dividere i diritti in due categorie, secondo la visione dei paesi occidentali, diritti civili e politici e diritti economico e sociali. L'Assemblea Generale quindi incaricò la Commissione di elaborare due accordi distinti. Dopo ben 18 anni di lavoro e contrasti le due convenzioni, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e il Patto internazionale sui diritti civili e politici, vennero approvati dall'Assemblea Generale ed aperti alla ratifica nel 1966. Entrarono in vigore nel 1976. Ci vollero infatti 10 anni perchè 35 paesi, il numero minimo per rendere effettivo il trattato, ratificassero le due Convenzioni.

2. Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e Patto internazionale sui diritti civili e politici


2.1 Al fine di tradurre i principi della Dichiarazione Universale in strumenti giuridicamente vincolanti vennero adottate le due convenzioni sopra citate. In esse compare il diritto all'autodeterminazione (art.1) che non venne citato nella Dichiarazione Universale ed è identico in entrambe le convenzioni:"1.Tutti i popoli hanno diritto all'autodeterminazione.

In virtù di tale diritto essi liberamente stabiliranno il loro assetto politico e liberamente raggiungeranno il loro sviluppo economico sociale e culturale." In nessuno di esse però figura il diritto alla proprietà che pure appariva nella Dichiarazione Universale (art.17), nè il diritto d'asilo o alla nazionalità. Il Patto relativo ai diritti civili e politici stabilisce anche che i paesi che fanno ricorso alla pena di morte ne limitino l'impiego ai crimini più gravi.

2.2 I meccanismi di controllo previsti per il Patto sui diritti civili e politici sono:

1. Esame di rapporti periodici: l'art.28 istituisce un Comitato per i Diritti Umani,composto da 18 membri, che sono eletti per 4 anni. Essi devono possedere requisiti morali ed avere competenza nel campo dei diritti umani. Il Comitato si può riunire sia a New York che a Ginevra. Il Comitato esamina i rapporti che in base all'art.40 gli stati debbono inviare periodicamente, per illustrare le misure adottate per dare piena attuazione agli articoli della Convenzione, i progressi e gli obiettivi raggiunti. Il Comitato può redigere dei commenti che vengono inviati agli stati (e all'ECOSOC) a cui gli stati possono rispondere con commenti ed osservazioni.

2. Controllo attraverso un procedimento di contenzioso: L'art.41 stabilisce che gli stati possono, con dichiarazione, accettare che il Comitato esamini comunicazioni di denuncia da parte di un altro stato su presunte violazioni degli obblighi della Convenzione. Gli stati che ratificano il protocollo aggiuntivo accettano che il Comitato riceva ed esamini anche comunicazioni individuali di vittime di violazioni di un qualsiasi diritto tra quelli della Convenzione. Se il paese non ha firmato il protocollo il Comitato non può ricevere queste comunicazioni. Il ricorrente, prima di rivolgersi al Comitato, deve aver esaurito tutti i ricorsi giurisdizionali interni e non deve aver sollevato il medesimo caso innanzi ad un'altra istanza internazionale di tutela dei diritti umani. Il Comitato trasmette le comunicazioni agli stati interessati chiedendo informazioni e che cessi l'abuso. Le informazioni devono prevenire entro 6 mesi. Dopo di che il Comitato redige un rapporto con la ricostruzione del caso, la valutazione dei comportamenti ed eventuali indenizzi, se vi sono stati.

3 I meccanismi di controllo per il Patto sui diritti economici, sociali e culturali sono:1. Invio di rapporti periodici: i paesi si impegnano a stilare dei rapporti sulle misure intraprese per dare piena attuazione al Patto che vengono inviati al Comitato per i diritti economici, sociali e culturali, costituito dall'ECOSOC nel 1985 (prima venivano inviati all'Ecosoc). Il Comitato è formato anch'esso da 18 membri indipendenti e si riunisce a Ginevra. Non sono previsti ricorsi individuali.

3. Legislazione successiva

3.1 La codificazione dei diritti umani si è sviluppata a partire dagli anni '60. Non tutti i diritti umani hanno però trovato un riconoscimento all'interno delle norme giuridiche internazionali soprattutto per quanto riguarda il diritto allo sviluppo, all'ambiente, alla pace che sono i cosidetti diritti di terza generazione. I diritti umani infatti vengono storicamente divisi in:
-     diritti di prima generazione    : che comprende i diritti civili e politici; 
-     diritti di seconda generazione: che comprende i diritti economici, sociali e culturali;  
-     diritti di terza generazione    : che comprende i diritti all'autodeterminazione, alla pace, allo sviluppo, all'ambiente; essi si configurano più come diritti    dei popoli o dell'umanità nel suo complesso più che diritti del singolo come nel caso dei diritti di prima e seconda generazione.       







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