SOMMARIO RASSEGNA STAMPA
La convivenza more uxorio nella giurisprudenza: problemi e prospettive
Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha emanato una sentenza che è parsa suscitare notevole interesse per la portata che avrà sulla annosa questione del riconoscimento giuridico della cosiddetta "famiglia di fatto" derivante dalla "convivenza more uxorio" (v. Cass. Pen. Sez . IV sentenza n.33305).

La Suprema Corte, secondo i primi commenti, con la sentenza emanata "prende finalmente atto della pluralità delle relazioni familiari che esistono nel nostro Paese, tutte meritevoli di pari tutela (atteso che) sempre più persone decidono di costruire un rapporto affettivo e di reciproca solidarietà non utilizzando o non potendo utilizzare l'istituto matrimoniale" ( Il Messaggero, S. G., del 8/10/2002).

I Giudici hanno, infatti, stabilito che sono meritevoli di tutela non solo i membri del nucleo familiare, ma addirittura gli amici che vivono insieme, i conviventi gay e tutte quelle persone la cui permanenza sotto lo stesso tetto "sia dotata di un minimo di stabilità, tale da non farla definire episodica, ma idoneo e ragionevole presupposto per una attesa di apporto economico futuro e costante".

La sentenza in commento trae origine, peraltro, dal riconoscimento del risarcimento dei danni per le lesioni subite da un giovane che, tuttavia, si era opposto alla richiesta avanzata dai propri genitori atteso che la "scelta naturale di coabitare con i propri congiunti è necessariamente destinata a non continuare nel tempo e quindi non è suscettibile di assumere i caratteri d diritto assoluto"

Sul punto la Cassazione ha quindi sancito in maniera lapidaria che la coabitazione "può ormai considerarsi ad un tempo stabile o aleatoria come qualunque altra scelta operata ad altro titolo poiché da tempo è venuto meno anche il carattere di stabilità del vincolo matrimoniale" (!!)

In conseguenza la Suprema Corte ha riconosciuto il diritto a costituirsi parte civile non solo ai genitori della persona offesa, purché conviventi, ma ha esteso tale diritto anche a tutte le forme di convivenza purché dotate di un minimo di stabilità con ciò ribadendo il contenuto di una precedenza sentenza risalente al 7 Luglio 1992.laddove aveva sancito che "l'aggressione ad opera di terzi legittima il convivente a costituirsi parte civile".

In base al provvedimento, la legittimazione al risarcimento deriverebbe dalla lesione di qualsiasi convivenza purché dotata di un minimo di stabilità e non episodica ma "idoneo e ragionevole presupposto per un apporto economico futuro e costante".

Indubbiamente tale sentenza potrebbe apparire ad alcuni del tutto innovativa rispetto alle precedenti decisioni emanate dalla stessa Corte sulla stessa materia sino al 1992 poiché sancisce il principio che la anche la mera convivenza può costituire titolo per il risarcimento del danno da illecito penale.

Tuttavia la Corte era già intervenuta di recente sullo stesso tema riconoscendo allo affidatario del minore, vittima del reato, la legittimazione attiva a costituirsi parte civile nel processo penale atteso che con la sentenza n. 35121 del 27.9.2001 la Cassazione, sez. IV penale, aveva riconosciuto piena legittimazione in capo agli affidatari familiari di un minore, deceduto per fatto illecito di un terzo, a costituirsi parte civile nel processo penale a carico dell'autore del fatto delittuoso.

La Corte, precisando nella motivazione quali siano i presupposti per il riconoscimento di tale diritto, aveva evidenziato l'importanza di "[…] una convivenza, tra adulto e minore, duratura, ininterrotta negli anni e caratterizzata dalla costante e premurosa assistenza dell'adulto nei confronti del minore[…]".
Tale sentenza si collocava, quindi, nel solco dell'orientamento giurisprudenziale (minoritario n d r) teso a riconoscere rilevanza giuridica alla famiglia "di fatto", ovvero all'unione tra due conviventi, che si esplichi "[…] in una comunanza di vita e di interessi e nella reciproca assistenza morale e materiale".

La Corte di Cassazione aveva dunque accolto il ricorso proposto dagli affidatari di un minore, vittima di un incidente stradale, avvero la sentenza della Corte d'Appello che aveva escluso la loro legitimatio ad causam. Secondo il Giudice di merito, infatti, gli affidatari non potevano vantare alcun diritto al risarcimento del danno patrimoniale e/o morale derivante dalla morte del minore stante il vincolo meramente affettivo che unisce l'affidatario e il minore ed il carattere di temporaneità dell'istituto dell'affidamento, che, a sua volta, è finalizzato al reinserimento del minore nella famiglia di origine.

La Cassazione, con una inversione di tendenza, aveva invece ritenuto che in presenza di un rapporto duraturo, ininterrotto e caratterizzato da una costante e premurosa assistenza dell'adulto nei confronti del minore, inserito nella famiglia di quest'ultimo sin dalla tenerissima età, debba essere riconosciuto al rapporto stesso una valenza non solo affettiva, ma anche giuridica.

Secondo la Corte, appare del tutto ragionevole ritenere che dalla morte del minore derivi agli affidatari una sofferenza e un turbamento tali da legittimarli a chiedere il risarcimento delle conseguenze dannose. In caso contrario, non troverebbe giustificazione il riconoscimento giuridico, ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, della convivenza more uxorio, caratterizzata da stabilità, natura affettiva e para-familiare.

La Corte Costituzionale

Va pure sottolineato come, in una tale ottica, anche l'ultima decisione emessa dalla Cassazione finisca con lo stravolgere l'orientamento della Corte Costituzionale, intervenuta anch'essa più volte sul tema nel corso degli anni e che ha sempre manifestato (ed, invero, motivato) un orientamento contrario alla legalizzazione della c.d. convivenza more uxorio, a parte rare eccezioni.

La Corte Costituzionale ha, infatti, più volte rigettato le censure di costituzionalità mosse dai Giudici a varie disposizioni ed incentrate sulla disparità di trattamento tra convivenza "more uxorio" e vincolo coniugale osservando che la convivenza "more uxorio" è diversa dal vincolo coniugale ed a questo non assimilabile, mancando tale rapporto dei caratteri di stabilità e certezza propri del vincolo coniugale, poiché la convivenza risulta basata unicamente sull' affectio quotidiana, liberamente ed in ogni istante revocabile " (1).

In particolare la Corte, chiamata più volte a pronunciarsi su di un tema ricorrente costituito dalle pensioni di reversibilità, ha più volte chiarito come la mancata inclusione del convivente more uxorio tra i soggetti beneficiari del trattamento pensionistico trovi la sua non irragionevole giustificazione nella circostanza che tale trattamento si collega geneticamente ad un preesistente rapporto giuridico che nel caso di specie mancherebbe, con la conseguenza che la diversità delle situazioni poste a raffronto rende non illegittima una differenziata disciplina delle stesse (v.sentenza n.8 del 1996).

In tali casi, infatti, non potrebbe neppure sostenersi la violazione del principio della tutela delle formazioni sociali in cui si sviluppa la persona umana in quanto la riferibilità del principio alla convivenza di fatto, benché caratterizzata da un grado accentrato di stabilità, ( come affermato con le sentenze nn.310 del 1989 e 237 del 1986) non comporta un necessario riconoscimento al convivente del trattamento pensionistico di reversibilità poiché esso non appartiene certamente ai diritti inviolabili dell'uomo presidiati dall'art.2 della Costituzione (2).

Per la Corte , in definitiva, sussiste una sostanziale diversità tra famiglia di fatto e famiglia fondata sul matrimonio in ragione dei caratteri di stabilità, certezza, reciprocità e corrispettività dei diritti e doveri che nascono soltanto dal vincolo coniugale (3).

Tale impostazione è rimasta sempre costante nel tempo anche quanto la Corte si è dovuta occupare del divieto di espulsione dello straniero convivente "more uxorio" con un cittadino italiano atteso che il vincolo parentale può riguardare unicamente le persone che si trovano in una situazione di certezza dei rapporti giuridici invece assente nella convivenza more uxorio (4).

Ancora più recentemente la censura di infondatezza ha riguardato le doglianze sollevate dinanzi alla Corte in relazione alla non punibilità dei fatti commessi in danno del convivente more uxorio (5).La Corte aveva già dichiarato in precedenza la infondatezza di analoga questione con la sentenza n.423 del 24/3/1988 e n.1122 del 20/12/1988 affermando che la convivenza more uxorio risulta fondata su un legame affettivo liberamente revocabile da ciascuna delle parti.

Lo stesso orientamento è ravvisabile nella sentenza n.237 del 18/11/1986, Miali , in tema di falsa testimonianza.

In definitiva la convivenza more uxorio, secondo la Corte, rappresenta l'effetto di una scelta di libertà dalle regole costruite dal legislatore per il matrimonio da cui consegue la impossibilità, pena la violazione della libera determinazione delle parti, di estendere alla famiglia di fatto le regole anche processuali dell'istituto matrimoniale (6)

Secondo la Corte, infatti, la mancanza di una disciplina corrispondente all'art.155, 4 comma Codice Civile, sul preferenziale affidamento della casa familiare al coniuge affidatario dei minori, rende inapplicabile in concreto il procedimento previsto dall'art.706 e ss. CPC ai conviventi more uxorio con prole.

La Corte ha pure sancito in subiecta materia l'inapplicabilità dell'art.2941, n.1 C. C., nella parte in cui non estende anche alla situazione di convivenza more uxorio la causa di sospensione della prescrizione dettata per i rapporti fra i coniugi in costanza di matrimonio atteso che la disposizione codicistica di riferirebbe a rapporti di carattere patrimoniale difficilmente ricadenti sotto il parametro costituzionale che presuppone la inviolabilità dei diritti ed ancor più per la natura stessa della prescrizione che impone, per il decorso dei termini, parametri certi, riscontrabili soltanto in connessione ad un vincolo giuridico caratterizzato per la certezza e la disciplina legale della relazione su cui è fondato come il matrimonio (7).

Inoltre la Corte ha censurato come inammissibile anche la pur rilevante questione di legittimità sollevata in tema di adozione di minori da parte del convivente more uxorio stabilendo che, pur rientrando nella discrezionalità del legislatore riconoscere alla convivenza more uxorio alcune conseguenze giuridiche, la normativa in materia non prevede alcuna disposizione favorevole al riconoscimento di siffatto diritto (8)

L'unica vera eccezione a tale orientamento costante deve ritenersi la declaratoria di illegittimità dell'art.6 della legge sulle locazioni (392/1978) nella parte in cui non ha previsto la successione nel contratto di locazione del convivente more uxorio con prole in luogo del partner deceduto o che abbia cessato la convivenza. (9)

La Corte ha sul punto sostenuto che il diritto alla abitazione, collocabile tra i diritti inviolabili dell'uomo tutelati dall'art.2 della Costituzione, non può essere negato al genitore affidatario del minore per il fatto della cessazione della convivenza "more uxorio" anche laddove la questione riguardi la locazione di un immobile ovvero l'assegnazione di alloggio economico e popolare a favore del convivente (10)

In definitiva non si può in alcun modo sostenere che la Corte Costituzionale non abbia assunto una posizione precisa tutte le volte in cui si è trovata ad esaminare la vexata quaestio dei problemi civili e penali derivanti dalla convivenza more uxorio. Il Consiglio di Stato

Per completezza di trattazione va segnalata una recente decisione del Consiglio di Stato in materia di dispensa dal servizio militare per l'assolvimento di obblighi di assistenza derivante da una convivenza more uxorio che ha sostenuto che "nel sistema di diritto positivo, pur essendo la famiglia legittima fondata sul matrimonio ad assumere le prerogative proprie della "società naturale", ciò non significa l'irrilevanza del fenomeno sociale, spesso ricorrente, della convivenza senza matrimonio, allorché si stabiliscono aspettative e vincoli di fedeltà, assistenza, reciproca contribuzione agli oneri patrimoniali, in tutto analoghi a quelli che nella famiglia legittima sono imposti dalla legge oltre che dalla solidarietà familiare.

L'ordinamento tende quindi a riconoscere rilevanza alle situazioni di fatto che abbiano la stessa consistenza di stabilità e serietà di quelle giuridiche, soprattutto in presenza di lesioni a beni della vita di rilievo costituzionale, come nel caso del diritto al mantenimento dell'abitazione.

In base a tale motivazione è stato quindi ritenuto illegittimo da parte del C.d.Stato il diniego dalla dispensa dal servizio militare, fondato sulla sola irrilevanza della convivenza more uxorio, quando l'unico sostegno reddituale della famiglia di fatto, composta dalla convivente more uxorio e da due minori, è costituito dal reddito del ricorrente, con cui viene anche pagato il canone di locazione dell'abitazione e che verrebbe meno in caso di svolgimento del servizio militare. (v.Consiglio di Stato-Adunanza della Sezione Terza del 9 gennaio 2001 n. 1915/2000).

Dottrina giuridica delle diverse istanze a confronto

Ciò posto e passando ora in rassegna le decisioni della Cassazione emanate negli ultimi anni è possibile verificare come l'orientamento della Suprema Corte in materia abbia subito nel tempo importanti modificazioni.

Sebbene, in materia di locazione, la Suprema Corte si sia uniformata alle decisioni della Corte Costituzionale, sancendo il diritto del convivente alla successione nel rapporto locativo laddove sia accertato il rapporto di convivenza alla data della morte del conduttore (11) come già stabilito in precedenti decisioni (12), proprio negli ultimi anni, la stessa Suprema Corte si è discostata dalle decisioni della Corte Costituzionale in altri casi sancendo che "la convivenza more uxorio, ove abbia carattere di stabilità e dia luogo a prestazioni di assistenza economica di tipo familiare da parte del convivente, può spiegare rilievo a seconda dei casi dia sul diritto che sulla misura dell'assegno di divorzio". (13)

Invero la Corte aveva già sottolineato la rilevanza giuridica del rapporto di fatto tra le persone caratterizzato dalla stabilità che di per sé conferisce grado di certezza al rapporto stesso sia per quanto concerne la tutela dei figli minori, sia con riferimento ai rapporti patrimoniali, dovendosi distinguere nella convivenza tra semplice rapporto occasionale e famiglia di fatto (14)

Non era mancato a tal proposito neppure un esplicito riferimento alla ipotesi della comunione tacita familiare disciplinata dall'art.230 bis C.C. per giustificare il rapporto lavorativo svolto nell'ambito della convivenza more uxorio stante la mancanza di subordinazione onerosa (15).

Infine, sin dal 1993, la Corte -anticipando la decisione in commento - aveva affermato chiaramente che la convivenza more uxorio tra persone in stato libero non costituisce causa di illiceità e quindi di nullità di un contratto attributivo di diritti patrimoniali(nella specie comodato) "in quanto tale convivenza ancorché non disciplinata dalla legge, non contrasta né con le norme imperative, non esistendo norme che la vietino, né con l'ordine pubblico, né con il buon costume inteso come il complesso di principi etici costituenti la morale sociale di un determinato momento storico, stante la rilevanza assunta nel vigente ordinamento con riferimento alla attribuzione di potestà parentali, a mente dell'art.317-bis C. C., ed alla successione nel contratto di locazione (16) e quantunque la convivenza concubinaria non comporti per nessuno dei partners alcun diritto al mantenimento reciproco" (17).

In definitiva la Cassazione, con l'ultima sentenza emanata, non ha mutato in maniera radicale il proprio convincimento, già espresso in precedenti decisioni, sebbene tale sentenza finisca con il suscitare forti perplessità nel Giurista e preluda l'avvento di decisioni di più ampia portata che possono accelerare un processo decisionale da parte del Legislatore chiamato ancora una volta a svolgere un intervento decisivo ed in linea con i principi morali regolatori della famiglia legittima più volte ribaditi dalla Corte Costituzionale.

Leggi e progetti di legge

A questo proposito va citato il DDL n.682 presentato alla Camera dei Deputati il 10/5/1996 .
Nella relazione accompagnatoria al DDL si sottolinea come sia sentita la esigenza di una compiuta disciplina legislativa della "famiglia di fatto" che fornisca tutela giuridica a tale forma di convivenza e salvaguardi il principio della parità giuridica riconosciuta nel matrimonio e tutelato costituzionalmente.

Il Relatore pone in evidenza come, secondo le rilevazioni dell'ISTAT, la convivenza more uxorio riguarderebbe (al 1996) una percentuale di circa 1, 3% delle famiglie, con punte del 4, 6 % localizzate nei grandi comuni del Nord ma che cresce in misura rilevante atteso che convivono more uxorio sempre più giovani che per libera scelta rifiuterebbero il matrimonio, sebbene il fenomeno riguardi anche gli anziani, che trovano nella convivenza solidarietà ed assistenza priva di legami formali, come pure i coniugi separati e divorziati, che non intendono ripetere l'esperienza del matrimonio.

Il DDL all'esame del Parlamento troverebbe quindi la sua ratio nella esigenza di tutela della libertà di scelta di chi intende costituire un rapporto di coppia alternativo a quello matrimoniale oltre che nella necessaria disciplina degli effetti economici patrimoniali derivanti dai rapporti di convivenza.

Va pure menzionato il DDL costituzionale n.1734 del 2 maggio 1989, recante modifiche agli artt. 2, 3, 29, 30, 31, 36 e 37 della Costituzione che introduce, peraltro, una distinzione tra l'istituto della famiglia da quello del matrimonio in quanto non trovano più nella realtà e nella legge piena coincidenza. La famiglia, infatti, secondo l'elaborato legislativo non può essere più solo quella fondata sul matrimonio, a meno di non voler disconoscere diritti, doveri, valori e comportamenti di famiglie che si fondano su rapporti tra individui codificabili in modo diverso dal matrimonio.

Le questioni patrimoniali derivanti dai rapporti di convivenza sono state affrontate più volte anche dalla Dottrina (18) che ha sostento in proposito come l'analisi dei profili patrimoniali della convivenza more uxorio non possa prescindere da una, sia pur sintetica, riflessione sulla evoluzione delle strutture sociali, politiche ed economiche intervenuta in questi ultimi anni e che ha inciso sullo stesso modo di essere delle comunità familiari ed alla trasformazione della società che ha messo in crisi i ruoli all'interno del nucleo familiare ed in cui il matrimonio non è più considerato l'unico mezzo di realizzazione della personalità femminile, ma uno dei possibili modi attraverso cui la donna e l'uomo possono svolgere insieme un utile ruolo sociale.

Si ritiene, pertanto, che, in tale ottica, sia l'uomo che la donna possano realizzarsi anche in un rapporto di convivenza di fatto se vissuto con responsabilità, partecipazione affettiva, spirito di dedizione verso il partner e, se presenti, verso i figli.

Il mutato atteggiamento della società verso la famiglia di fatto richiederebbe, in conseguenza, una valutazione dei risultati raggiunti in tema di rapporti patrimoniali fra conviventi, ma soprattutto la individuazione di nuovi criteri per risolvere i problemi di ordine patrimoniale derivanti da un rapporto non legalizzato.

Si sostiene in proposito che l'unione familiare non fondata sul matrimonio non è più riprovata dalla coscienza sociale e sebbene, in conseguenza delle tradizioni etico -religiose del nostro Paese, continui ad essere privilegiata l'unione legittima, quella di fatto riceve parziale e limitata tutela, in primo luogo quale formazione sociale in cui gli individui esprimono la loro personalità, secondo l'art. 2 Costituzione, e, poi, in conseguenza dell'influenza delle legislazioni straniere che sono rivolte ad ammetterne pieno riconoscimento (19).

In tale ambito vanno ricondotte le proposte di legge tendenti ad una regolamentazione completa delle unioni di fatto e tra di esse ve ne sono alcune che aprono la via alla convivenza tra soggetti di eguale sesso, non richiedendo come requisito di riconoscimento dell'unione la diversità di sesso.

Per ciò che concerne, in particolare, le unioni tra coppie omosessuali, pur riconoscendosi in via astratta la possibilità che esse rappresentino una valida comunità di vita ed affetti, si afferma come risulti di fatto difficile ottenere un'effettiva tutela giuridica a causa della riprovazione sociale che ancor oggi spesso accompagna tali legami con la conseguenza che, esclusa una rilevanza esterna di tali unioni, risulterebbe difficile conseguire una regolamentazione interna dei rapporti patrimoniali

La Dottrina in rassegna pone in evidenza, quindi, a sostegno di una maggiore tutela della convivenza more uxorio, la indubbia la rilevanza che nell'ambito sociale ha assunto la convivenza tra due persone (20).

Nell'ordinamento italiano - si sostiene da parte di alcuni autori - non c'è famiglia se non in presenza del matrimonio, ai sensi dell'art. 29 della Costituzione.Quello che contraddistingue in modo inequivoco la cosiddetta famiglia di fatto da quella legale è la circostanza che in quest'ultima sia stato contratto matrimonio: la sola differenza, cioè, fra le due unioni è la presenza dell'elemento del matrimonio, quale atto giuridico solenne da cui discendono diritti e doveri codificati dal legislatore.

La attuale disciplina del matrimonio risponde a finalità di interesse pubblico e rende lo stesso tecnicamente più idoneo di ogni altra forma di convivenza a garantire l'adempimento di alcune funzioni, come la pubblicità del rapporto, l'attribuzione di diritti, l'imposizione di obblighi e la stabilità dell'unione.

Tuttavia la tutela che la convivenza more uxorio ha ricevuto per similitudine con la famiglia fondata sul matrimonio, trova il suo contrappeso in una tutela denegata proprio sul presupposto di siffatta assimilabilità :il timore, cioè, di svilire la famiglia legittima, di delegittimarla, ha indotto spesso giurisprudenza e dottrina a negare tutela ai conviventi more uxorio, anche laddove l'esigenza di garanzie per tali soggetti risultava indispensabile.

La convivenza, di norma, è frutto di una libera scelta della coppia, determinata - al livello più elevato - dal desiderio di un rapporto che non sia fissato e vincolato da condizionamenti giuridici e religiosi, ma si rinnovi e si rafforzi nella costante volontà dei soggetti.
Ciò non toglie che ci si trovi dinanzi ad un fenomeno rilevante nel contesto sociale che - come tale -richiede esame e disciplina ed opportuni interventi legislativi.

A conforto di tale opinione si sostiene che la stessa riforma del diritto di famiglia è stata innovativa in materia con la introduzione dell'art. 317 bis C. C. che prevede come il riconoscimento del figlio naturale fatto da entrambi i genitori comporti l'esercizio congiunto della potestà qualora essi risultino conviventi.

Altri riferimenti diretti alla convivenza more uxorio è possibile riscontrare anche in tutta una serie di norme sparse nell'ordinamento, come, ad esempio, il D.P.R. 30/5/89, n° 223, che ai fini anagrafici qualifica famiglia non solo quella legittima, ma anche quella fondata su vincoli affettivi, sulla coabitazione e sulla messa in comune del reddito per provvedere al soddisfacimento dei propri bisogni.

Si sottolinea pure, nei commenti dottrinali, come di notevole importanza in tale direzione deve ritenersi la legge 184 del 4/5/83 in materia di adozione, che ha introdotto - all'art. 2 - l'importante istituto dell'affidamento presso un'altra famiglia, non ponendo distinzioni tra quella legittima e quella di fatto: e se all'art. 6 delle disposizioni generali è previsto che l'adozione sia consentita ai coniugi uniti in matrimonio, nel titolo IV - dedicato all'adozione in casi particolari - è ammessa anche l'adozione per coloro che non siano coniugati.
La Dottrina non manca di lamentare la mancanza, nel nostro ordinamento, di una disciplina organica del fenomeno della famiglia di fatto, nonostante alcune proposte siano state presentate in Parlamento.

L'intervento legislativo non dovrebbe tuttavia prevedere una disciplina organica volta a creare una famiglia di fatto sanzionata da un atto ufficiale, quale può essere l'iscrizione anagrafica, e del tutto simile a quella legittima; in tal modo verrebbe snaturata l'essenza stessa della famiglia di fatto, fondata come già evidenziato, sulla libera scelta dei conviventi.

Sarebbe invece auspicabile un intervento del legislatore che, oltre ad eliminare ogni residua differenza tra figli legittimi e naturali, tuteli il convivente in tutti quei problemi che la coppia pone, così come sono stati posti all'attenzione della giurisprudenza nel corso di questi ultimi anni.

Sin qui l'opinione della Dottrina in materia.

Conclusioni

Traendo tuttavia le conclusioni, anche in base a tale puntuale disamina, sembrerebbe che la Cassazione, anticipando un più compiuto esame del problema in sede legislativa, abbia inteso attingere ai principi enunciati dai vari DDL e dalla Dottrina si qui commentata per condividerne i contenuti in base ad una malcelata visione pessimistica del vincolo coniugale esistente nella attuale società contemporanea e ad una sorta di "obbligo" di legittimazione delle convivenze, anche omosessuali, che, nell'ottica della Corte parrebbero destinate in futuro a prevalere.

La decisione della Cassazione si pone così in aperto contrasto proprio con quei principi di ordine pubblico, buon costume e norme imperative che costituiscono patrimonio comune di ogni Stato di diritto cui la legislazione deve uniformarsi affinché costituisca un sicuro punto di orientamento per tutti gli operatori del diritto in generale prescindendo dalle proprie convinzioni etiche o religiose.

Deve, per contro, riconoscersi una più coerente visione del problema da parte della Corte Costituzionale che, va ancora una volta sottolineato, anche di recente e quindi senza perdere di vista la rilevanza degli stessi fenomeni sociali che hanno determinato la decisione emanata dalla Cassazione, ha ribadito la infondatezza delle censure di costituzionalità mosse da più parti in tema di disparità di trattamento del convivente more uxorio, come più innanzi ricordato, proprio in base alla inesistenza di una condivisibile disciplina della materia.

http://www.filodiritto.com
Avv. Mario Pavone


NOTE

(1) v.Corte Costituzionale, sentenza 25/7/2000 n.352, Limo
(2) v.Corte Costituzionale 3/11/2000 n.461 , Giorgetti
(3) v.Corte Costituzionale, ordinanza 14/11/2000 n.491, Bonanese
(4) v.Corte Costituzionale ordinanza 20/7/2000 n.313, Klyta
(5) v.Corte Costituzionale 352/2000 cit.
(6) v.Corte Costituzionale sentenza 13/5/1998 n.166
(7) v.Corte Costituzionale sentenza 29/1/1998 n.2, Rovari
(8) v.Corte Costituzionale 6/7/1994 n.281, Parodi
(9) v.Corte Costituzionale 7/4/1988 n.404, Ratto
(10) v.Corte Costituzionale 20/11/1989 n.559, Anglisani
(11) v. Cass. Sez. III 1/8/2000 n.10034, Tosti
(12) v. Cass. Sez. III 10/10/1997 n.9868, Alba
(13) v. Cass. Sez. I 2/6/2000 n.7328
(14) v. Cass. Sez. I 4/4/1998 n.3503
(15) v. Cass. Sez. Lav.19/12/1994 n.10927
(16) v. Cass. Sez. III 8/6/1993 n.6381, Grimaldi
(17) v. Cass. Sez. I 22/4/1993 n.4671
(18) v. Santarelli, Breve analisi della situazione patrimoniale della convivenza more uxorio, in Rivista Diritto & Famiglia
(19) v. Evangelista, La Famiglia di Fatto, in Rivista Familex
(20) v. Saccà , La Famiglia non coniugale, in Rivista Servizio Sociale

 

Giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di rilevanza della convivenza more uxorio
di Settimio Carmignani Caridi

Sentenza n. 2 del 1998 (GRANATA; SANTOSUOSSO)-Nel corso di un procedimento civile instauratosi tra due ex conviventi more uxorio per questioni di natura patrimoniale, il Tribunale di Bolzano ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2941, numero 1), del codice civile. (...)

Sotto il profilo della non manifesta infondatezza il Tribunale osserva che questa Corte ha in più occasioni riconosciuto (sentenze n. 237 del 1986, n. 404 del 1988 e n. 559 del 1989) che la cosiddetta famiglia di fatto non è priva di rilevanza costituzionale, anche in considerazione dei profondi cambiamenti intervenuti nel tessuto sociale del nostro paese, a seguito dei quali la famiglia legittima ha perso il carattere di esclusività rivestito in passato.

Sentenza n. 203 del 1997 (GRANATA; ONIDA)-Il giudice a quo premette in fatto che la ricorrente, che convisse more uxorio con altro cittadino extracomunitario, col quale ebbe una figlia, riconosciuta da entrambi i genitori, aveva ottenuto un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, in seguito revocato col provvedimento impugnato, poiché la stessa ricorrente non risultava coniugata. Nell'atto introduttivo del giudizio a quo si sosteneva che l'art. 4 della legge n. 943 del 1986 - ai cui sensi "i lavoratori extracomunitari legalmente residenti in Italia ed occupati hanno diritto al ricongiungimento con il coniuge nonché con i figli a carico non coniugati, considerati minori dalla legislazione italiana, i quali sono ammessi nel territorio nazionale e possono soggiornarvi per lo stesso periodo per il quale è ammesso il lavoratore e sempreché quest'ultimo sia in grado di assicurare ad essi normali condizioni di vita" - si applica anche alle famiglie di fatto, e che qualora la norma dovesse interpretarsi diversamente sarebbe contraria alla Costituzione.
Il remittente afferma che l'impugnato provvedimento di revoca del permesso di soggiorno risulta conforme alla norma citata, poiché il termine "coniuge" in essa contenuto fa riferimento ad un vincolo matrimoniale legittimo: di qui discenderebbe la rilevanza della questione di legittimità costituzionale ai fini della decisione definitiva circa la sospensione richiesta (dopo quella provvisoriamente concessa dallo stesso Tribunale), apparendo il provvedimento fondato appunto su detta norma.

Sentenza n. 127 del 1997 (GRANATA; MIRABELLI) -La questione di legittimità costituzionale investe la disciplina della integrazione al minimo del trattamento pensionistico, che prevede, se il titolare della pensione è coniugato e non legalmente ed effettivamente separato, che l'integrazione non spetta a chi possegga redditi propri o cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore da tre a cinque volte, a seconda delle disposizioni che si sono succedute nel tempo, il trattamento minimo.

Sentenza n. 8 del 1996 (FERRI; ZAGREBELSKY) La distinta considerazione costituzionale della convivenza e del rapporto coniugale, come tali, non esclude la comparabilità delle discipline riguardanti aspetti particolari dell'una e dell'altro che possano presentare analogie, ai fini del controllo di ragionevolezza a norma dell'art. 3 della Costituzione: ma sotto questo profilo non può essere accolta la questione che mira, come risultato, ad una decisione additiva che eccede i poteri della Corte costituzionale a danno di quelli riservati al legislatore.

Sentenza n. 281 del 1994 (CASAVOLA; SANTOSUOSSO) Pur considerando il sempre maggior rilievo assunto dalla convivenza nel costume sociale e la funzione che essa potrebbe assumere al fine di comprovare la solidità del vincolo dei coniugi, nell'interesse del minore, una nuova soluzione normativa, in base alla quale, eventualmente, potrebbe richiedersi agli adottanti una durata inferiore del matrimonio, ma un consistente periodo di convivenza precedente, comporterebbe inevitabilmente la necessità di definire i criteri oggettivi svolgenti l'analoga funzione del triennio post-matrimoniale, i quali, tuttavia, per la complessità delle scelte da attuare mediante l'interpretazione dei diversi elementi e valori di una società in continua evoluzione, possono essere ricercati nelle sole competenze del legislatore.

Sentenza n. 559 del 1989 (SAJA; CASAVOLA) Contrasta con il principio di ragionevolezza - e viola altresì il diritto sociale all'abitazione, collocabile fra quelli inviolabili dell'uomo - la normativa regionale che, dopo aver stabilito, ai fini dell'accesso ai concorsi per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale, l'appartenenza del convivente more uxorio e della prole naturale al nucleo familiare dell'assegnatario, esclude tuttavia il diritto del medesimo convivente affidatario dei figli a succedere nella posizione dell'assegnatario se questi - per il venir meno dell'affectio - abbandoni l'alloggio.

Sentenza n. 310 del 1989 (SAJA; MENGONI) Il mancato riconoscimento della convivenza more uxorio come titolo di vocazione legittima all'eredità è conforme sia ai principi del diritto successorio sia alla natura stessa della suddetta convivenza. È compito del legislatore valutare il grado di meritevolezza della tutela dell'interesse del convivente more uxorio alla conservazione dell'alloggio in caso di morte del partner.

Ordinanza n. 1122 del 1988 (SAJA; CASAVOLA) L'art. 649, primo comma, cod. pen., riguardo ai reati contro il patrimonio, razionalmente collega l'esclusione della punibilità a dati incontrovertibili ed agevolmente riscontrabili (vincoli di parentela, affinità, adozione e coniugio) che non sono presenti nella convivenza more uxorio, rapporto per sua natura intrinsecamente aleatorio in quanto fondato sulla affectio quotidiana di ciascuna delle parti liberamente ed in ogni istante revocabile.

Sentenza n. 644 del 1988 (SAJA; DELL'ANDRO) Fino al momento in cui la famiglia naturale, non fondata sul matrimonio, non avrà un "qualche" riconoscimento giuridico, non è dato equipararla, e neppure giuridicamente "confrontarla", ai fini di verificare eventuali violazioni degli artt. 3, 29 e 31 Cost., con la famiglia legittima.

Sentenza n. 423 del 1988 (SAJA; CASAVOLA) La non punibilità dei delitti contro il patrimonio commessi in danno del coniuge non legalmente separato si fonda sulla presunzione di esistenza di una comunanza di interessi che assorbe il fatto delittuoso, sicché la mancata estensione della suddetta esimente alla diversa fattispecie della convivenza more uxorio - fondata sull'affectio quotidiana, liberamente e in ogni istante revocabile - non sembra contrastare con gli artt. 2 e 3 Cost., se (come nel caso oggetto del giudizio a quo) sussistano atti concludenti che attestano la revocazione dell'affectio e dunque il venir meno della convivenza more uxorio.

Sentenza n. 404 del 1988 (SAJA; CASAVOLA) È irragionevole e viziata da contraddittorietà logica la previsione di legge che, pur tutelando l'abituale convivenza, non include, tuttavia, tra i successibili nel contratto di locazione, chi era già legato more uxorio al titolare originario del contratto; risultando, in pari tempo, leso il diritto fondamentale all'abitazione.

Sentenza n. 237 del 1986 (LA PERGOLA; BORZELLINO) L'art. 29 - come del resto fu pressoché univocamente palesato in sede di Assemblea Costituente - riguarda la famiglia fondata sul matrimonio, cosicché rimane estraneo al contenuto delle garanzie ivi offerte, ogni altro aggregato pur socialmente apprezzabile, divergente tuttavia dal modello che si radica nel rapporto coniugale.

Un consolidato rapporto (come la convivenza more uxorio), ancorché di fatto, non appare costituzionalmente irrilevante se si abbia riguardo al riconoscimento delle formazioni sociali e alle conseguenti intrinseche manifestazioni solidaristiche (art. 2 Cost.) e ciò tanto più se vi sia presenza di prole. Siffatti interessi sono indubbiamente meritevoli, nel tessuto delle realtà sociali odierne, di compiuta obiettiva valutazione.

Sentenza n. 45 del 1980 (AMADEI; ROSSANO) La situazione del convivente more uxorio è del tutto diversa da quella degli altri soggetti contemplati dalle norme impugnate, essendo tale convivenza soltanto un mero rapporto di fatto, priva del carattere della stabilità, suscettibile di venir meno in qualsiasi momento e improduttiva di quei diritti e doveri reciproci nascenti dal matrimonio e propri della famiglia legittima.

Sentenza n. 6 del 1977 (ROSSI; TRIMARCHI) La situazione di chi sia legato ad altro soggetto di sesso diverso da una relazione sentimentale e da rapporti sessuali (con la nascita di un figlio dall'unione) è nettamente diversa da quella basata sul vincolo matrimoniale.

Sentenza n. 179 del 1976 (ROSSI; TRIMARCHI) Contrasta con l'art. 31 della Costituzione la normativa in esame in quanto non "agevola con misure economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi" ed anzi dà vita per i nuclei familiari legittimi e nei confronti delle unioni libere, delle famiglie di fatto e di altre convivenze familiari, ad un trattamento deteriore.

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