Corso di Religione

Matrimoni misti

Le norme della Chiesa cattolica - Il rito cattolico - Il matrimonio tra cattolici e cristiani di altre confessioni

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SOMMARIO


- Il matrimonio misto nella Chiesa cattolica   
- Le norme della Chiesa cattolica - Il rito cattolico - Il matrimonio tra cattolici e cristiani di altre confessioni
- Il matrimonio tra cattolici e musulmani - Il matrimonio tra cattolici ed ebrei
- Scioglimento dei matrimoni misti nella Chiesa Cattolica


INFO -    Scioglimento matrimoni internazionali .  
I matrimoni misti -Norme Generali La Chiesa cristiana nasce a Gerusalemme dalla comunità ebraica. Molti sono diventati cristiani essendo sposati ad ebrei, con tanto di figli. Qualche ebreo/a lasciava la moglie/marito converito/a al cristianesimo, altri rimanevano uniti. Come erano chiamati a comportarsi i cristiani verso i loro coniugi ebrei? Rimanere con loro se lo volevano o separarsi? Cosi' S.Paolo parla loro:

1Co 7,12 Agli altri dico io, non il Signore (=non ci sono istruzioni esplicite di Gesù in proposito, ma essendo un suo Apostolo, per come io ho compreso lo Spirito di Gesù posso dirvi in coscienza che ) se un nostro fratello ha la moglie non credente e questa consente a rimanere con lui, non la ripudi; 13 e una donna che abbia il marito non credente, se questi consente a rimanere con lei, non lo ripudi:  14 perché il marito non credente viene reso santo dalla moglie credente e la moglie non credente viene resa santa dal marito credente;

Il vincolo matrimoniale si fonda sul consenso dei coniugi; per i cristiani il vincolo implica l'amministrazione , la comunicazione di una salvezza da parte di Gesù di cui il matrimonio è segno visibile ed efficace, cioè sacramento. Vivendo la vita coniugale nello Spirito di Gesù i coniugi comunicano questa salvezza (cf Ef 5,22.ss).

Nel Catechismo Universale della Chiesa Cattolica:

1633 In numerosi paesi si presenta assai di frequente la situazione del matrimonio misto .Essa richiede un'attenzione particolare dei coniugi e dei pastori. Il caso di matrimonio con disparità di culto (diversa religione) esige una circospezione ancora maggiore.

1634 La diversità di confessione (qui si tratta di confessioni cristiane: cattolici, ortodossi, evangelici, anglicani, etc) fra i coniugi non costituisce un ostacolo insormontabile per il matrimonio, allorché essi arrivano a mettere in comune ciò che ciascuno di loro ha ricevuto nella propria comunità, e ad apprendere l'uno dall'altro il modo in cui ciascuno vive la sua fedeltà a Cristo. Ma le difficoltà dei matrimoni misti non devono neppure essere sottovalutate. Esse sono dovute al fatto che la separazione dei cristiani non è ancora superata. Gli sposi rischiano di risentire il dramma della disunione dei cristiani all'interno stesso del loro focolare. La disparità di culto può aggravare ulteriormente queste difficoltà. Divergenze concernenti la fede, la stessa concezione del matrimonio, ma anche mentalità religiose differenti possono costituire una sorgente di tensioni nel matrimonio, soprattutto a proposito dell'educazione dei figli. Una tentazione può allora presentarsi: l'indifferenza religiosa.


1635 Secondo il diritto in vigore nella Chiesa latina [= che fa capo al Papa] , un matrimonio misto necessita, per la sua liceità, dell' espressa licenza dell'autorità ecclesiastica [Cf Codice di Diritto Canonico, 1124]. In caso di disparità di culto è richiesta, per la validità del matrimonio, una espressa dispensa dall'impedimento [Cf ibid., 1086]. Questa licenza o questa dispensa suppongono che entrambe le parti conoscano e non escludano i fini e le proprietà essenziali del matrimonio; inoltre che la parte cattolica confermi gli impegni, portati a conoscenza anche della parte acattolica, di conservare la propria fede e di assicurare il Battesimo e l'educazione dei figli nella Chiesa cattolica [Cf ibid., 1125].

1637 Nei matrimoni con disparità di culto lo sposo cattolico ha un compito particolare: infatti il marito non credente viene reso santo dalla moglie credente e la moglie non credente viene resa santa dal marito credente ( 1Cor 7,14 ) E' una grande gioia per il coniuge cristiano e per la Chiesa se questa santificazione conduce alla libera conversione dell'altro coniuge alla fede cristiana [Cf 1Cor 7,16 ]. L'amore coniugale sincero, la pratica umile e paziente delle virtù familiari e la preghiera perseverante possono preparare il coniuge non credente ad accogliere la grazia della conversione.


Nel Codice di diritto canonico


Impedimento del matrimonio misto

Il matrimonio misto è per la Chiesa Cattolica "impedito" ma l''impedimento puo'  essere "rimosso" a certe condizioni,infatti  recita il Codice di diritto canonico:


1125 L`Ordinario del luogo, se vi è una causa giusta e ragionevole, può concedere tale licenza; ma non la conceda se non dopo il compimento delle seguenti condizioni:
1° la parte cattolica si dichiari pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e prometta sinceramente di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica;
2° di queste promesse che deve fare la parte cattolica, sia tempestivamente informata l`altra parte, così che consti che questa è realmente consapevole della promessa e dell`obbligo della parte cattolica;
3° entrambe le parti siano istruite sui fini e le proprietà essenziali del matrimonio, che non devono essere escluse da nessuno dei due contraenti.


1126 Spetta alla Conferenza Episcopale sia stabilire il modo in cui devono essere fatte tali dichiarazioni e promesse, sempre necessario, sia determinare la forma per cui di esse consti nel foro esterno e la parte non cattolica ne sia informata.


Non validità del matrimonio misto

1086
§ 1. E` invalido il matrimonio tra due persone, di cui una sia battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta e non separata dalla medesima con atto formale, e l`altra non battezzata. [ di norma il matrimonio misto è invalido ma può diventare valido quando vengano soddisfatte le tre condizioni precedentemente illustrate e si ottenga la dispenza dal vescovo]

§ 2. Non si dispensi da questo impedimento [l'impedimento è che uno dei due non è battezzato] se non dopo che siano state adempiute le condizioni di cui ai cann. 1125 e 1126.[ cioè per raggiungere la validità è necessario soddisfare le tre condizioni  ; adempiute tali condizioni il vescovo dà la dispensa dall'impedimento, cioè  rende validabile il matrimonio misto]

§ 3. Se al tempo della celebrazione del matrimonio una parte era ritenuta comunemente battezzata o era dubbio il suo battesimo, si deve presumere a norma del can. 1060 la validità del matrimonio finché non sia provato con certezza che una parte era battezzata e l`altra invece non battezzata. [ in caso di dubbio sul battesimo di uno dei due si devere ritenere che sia battezzato quindi non è necessaria la dispensa del vescovo]


Validità del matrimonio misto

1127 § 1. Relativamente alla forma da usare nel matrimonio misto, si osservino le disposizioni del can. 1108. N°1108 § 1. Sono validi soltanto i matrimoni che :
  • si contraggano alla presenza dell`Ordinario del luogo [=il vescovo] o del parroco o del sacerdote oppure diacono delegato da uno di essi [..alla presenza di uno di questi...] ...
  • nonché alla presenza di due testimoni, conformemente, tuttavia, alle norme stabilite nei canoni seguenti, e salve le eccezioni di cui ai cann. 144, 1112, § 1116 e 1127, §§ 2-3.

Il rito cattolico per i matrimoni misti

1118 § 1. Il matrimonio tra cattolici o tra una parte cattolica e l`altra non cattolica battezzata sia celebrato nella chiesa parrocchiale; con il permesso dell`Ordinario del luogo o del parroco potrà essere celebrato in altra chiesa o oratorio.
§ 2. L`Ordinario del luogo [=il vescovo della diocesi a cui essa appartiene] può permettere che il matrimonio sia celebrato in altro luogo conveniente.
1119 Fuori del caso di necessità, nella celebrazione del matrimonio si osservino i riti prescritti dai libri liturgici approvati dalla Chiesa o recepiti per legittime consuetudini. 1120 La Conferenza Episcopale può redigere un proprio rito del matrimonio, che dovrà essere autorizzato dalla Santa Sede, adeguato alle usanze dei luoghi e dei popoli conformate allo spirito cristiano, a condizione però, che l`assistente al matrimonio, di persona chieda e riceva la manifestazione del consenso dei contraenti. can. 1108.
§ 2. Qualora gravi difficoltà si oppongano alla osservanza della forma canonica [= cioè non si puo' celebrare secondo il rito normale, per esempio in guerra ] l`Ordinario del luogo della parte cattolica [=il vescovo della diocesi a cui essa appartiene] ha il diritto di dispensare da essa [ =dalla forma cattolica canonica] in singoli casi, previa consultazione, però, dell`Ordinario del luogo in cui viene celebrato il matrimonio, e salva, per la validità, una qualche forma pubblica di celebrazione;
§ 3. E` vietato, sia prima sia dopo la celebrazione canonica a norma del § 1, dar luogo a un`altra celebrazione religiosa del medesimo matrimonio nella quale si dia o si rinnovi il consenso matrimoniale; parimenti non si deve fare una celebrazione religiosa in cui l`assistente cattolico e il ministro non cattolico, celebrando ciascuno il proprio rito, richiedano insieme il consenso delle parti.
1128 Gli Ordinari del luogo e gli altri pastori d`anime facciano in modo che al coniuge cattolico e ai figli nati da matrimonio misto non manchi l`aiuto spirituale per adempiere i loro obblighi, e aiutino i coniugi ad accrescere l`unione della vita coniugale e familiare.


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