“I matrimoni tra cattolici e musulmani in Italia”
Indicazioni della Presidenza della Conferenza Episcopale
Italiana
Le Indicazioni, di seguito pubblicate, sono state elaborate
e approvate dalla Presidenza della CEI. Esse costituiscono il punto di
arrivo di una ampia riflessione effettuata dal Consiglio Episcopale Permanente,
sulla base di apporti qualificati di teologi pastoralisti, di canonisti
e di esperti in ecumenismo e in diritto islamico. Esse tengono anche conto
dei contributi emersi nella consultazione delle Conferenze Episcopali
Regionali. Il documento intende proporre agli Ordinari diocesani talune
indicazioni generali, finalizzate all’assunzione di una linea concorde
nella soluzione dei singoli casi che si presentano a livello diocesano.
PRESENTAZIONE
Negli ultimi anni in Italia ha assunto una certa rilevanza
la richiesta di celebrare nella forma religiosa il matrimonio fra una parte
cattolica e una musulmana. Il fenomeno, determinato tra l’altro dalla
tendenza di immigratimusulmani a trasferirsi nel nostro Paese e dal più generale
aumento dei matrimoni interreligiosi, esige una specifica attenzione da
parte della comunità cristiana e dei suoi pastori, anche al fine
di individuare un indirizzo omogeneo nella verifica dei casi e nell’eventuale
concessione della dispensa dall’impedimento dirimente di disparitas
cultus, che invalida il matrimonio fra una parte cattolica e una non battezzata.
Le implicanze esistenziali ed ecclesiali di questa problematica suggeriscono
prudenza e fermezza e richiedono una riaffermata consapevolezza dell’identità cristiana
e della visione cattolica sul matrimonio e la famiglia, anche in ragione
delle conseguenze che ne derivano sul piano religioso, culturale, sociale
e del dialogo interreligioso.
In tale contesto il Consiglio Episcopale Permanente, dopo
una ponderata riflessione su taluni materiali predisposti dalla Commissione
Episcopale per l’ecumenismo e il dialogo, ha chiesto alla Presidenza
di elaborare alcune linee pastorali da offrire agli Ordinari diocesani,
al fine di motivare, orientare e favorire indirizzi comuni e prassi omogenee
in materia di matrimoni tra cattolici e musulmani nelle Chiese particolari
che sono in Italia.
Le Indicazioni che seguono, redatte con l’apporto
interdisciplinare di esperti, illustrano in modo schematico i contenuti
essenziali di questo nodo pastorale, con specifica attenzione alla preparazione
e alla celebrazione del matrimonio e all’accompagnamento della coppia
sposata; offrono altresì alcune appendici documentarie e la necessaria
modulistica. Il Consiglio Episcopale Permanente, valutato positivamente
il testo delle Indicazioni, ha incaricato la Presidenza della CEI di renderle
pubbliche, intendendo con ciò dare attuazione a quanto previsto
dall’art. 23, lett. b) dello statuto della CEI.
Infatti il Consiglio Permanente ritiene che la celebrazione
del matrimonio tra una parte cattolica e una musulmana rappresenti attualmente
un “problema di speciale rilievo per la Chiesa [...] in Italia”,
meritevole di “un’autorevole considerazione e valutazione anche
per favorire l’azione concorde dei Vescovi”. Nel presentare
le Indicazioni alle Chiese che sono in Italia, auspico che questo strumento
pastorale guidi la riflessione sulla problematica dei matrimoni tra cattolici
e musulmani e favorisca una prassi condivisa tra parroci, sacerdoti e operatori
pastorali.
Roma, 29 aprile 2005 Festa di Santa Caterina da Siena,
Patrona d’Italia
Camillo Card. Ruini Presidente della Conferenza Episcopale
Italiana
IL CONTESTO PASTORALE
1. Le coppiemiste di cattolici e musulmani che intendono
oggi formare una famiglia, alle difficoltà che incontra una qualsiasi
altra coppia, devono aggiungere quelle connesse con le profonde diversità culturali
e religiose. Far acquisire consapevolezza riguardo a queste difficoltà è un
primo, fondamentale servizio da rendere a chi chiede un tale matrimonio.
2. Se infatti circa il matrimonio non mancano punti di
convergenza tra islâm e cristianesimo, numerose e significative sono
le differenze. Ciò impone un attento discernimento da attuare con
e tra i nubendi: esso tocca non soltanto l’ambito della fede, ma
investe anche aspetti molto pratici. L’esperienza mostra come sia
rilevante, per esempio, la scelta del luogo di residenza della futura coppia
e la fondata previsione di restarvi nel futuro: lo stabilirsi in Italia,
o comunque in Occidente, offre al vincolo matrimoniale (e alla parte cattolica
in particolare) maggiori garanzie, che invece nella maggior parte dei casi
vengono meno quando la coppia si trasferisce in un Paese islamico. Tali
elementi pratici dovranno essere tenuti accuratamente presenti in ordine
alla concessione alla parte cattolica della dispensa dall’impedimento
dirimente di disparitas cultus (can. 1086).
[ Cfr Appendice I: “Natura dell’impedimento di disparitas
cultus” ]
3. In breve, l’esperienza maturata negli anni recenti
induce in linea generale a sconsigliare o comunque a non incoraggiare questi
matrimoni, secondo una linea di pensiero significativamente condivisa anche
dai musulmani.
[ «Per quanto riguarda il matrimonio fra cattolici e migranti non
cristiani lo si dovrà sconsigliare, pur con variata intensità,
secondo la religione di ciascuno, con eccezione di casi speciali, secondo
le norme del CIC e del CCEO» (PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA PASTORALE
PER I MIGRANTI E GLI ITINERANTI, istruzione Erga migrantes,
3 maggio 2004, n. 63).]
La fragilità intrinseca di tali unioni, i delicati
problemi concernenti l’esercizio adulto e responsabile della propria
fede cattolica da parte del coniuge battezzato e l’educazione religiosa
dei figli, nonché la diversa concezione dell’istituto matrimoniale,
dei diritti e doveri reciproci dei coniugi, della patria potestà e
degli aspetti patrimoniali ed ereditari, la differente visione del ruolo
della donna, le interferenze dell’ambiente familiare d’origine,
costituiscono elementi che non possono essere sottovalutati né tanto
meno ignorati, dal momento che potrebbero suscitare gravi crisi nella coppia,
sino a condurla a fratture irreparabili.
4. Attesa la complessità dei fattori in questione,
i matrimoni tra cattolici e musulmani devono essere comunque considerati
unioni potenzialmente problematiche: pertanto è necessario adottare
verso le persone coinvolte un atteggiamento molto chiaro e prudente, ancorché comprensivo.
Anche se talvolta è dato di incontrare coppie cristianomusulmane
di profondo spessore umano e spirituale, capaci di amalgamare specificità e
differenze senza abdicare alla propria identità, non accade così nellamaggioranza
dei casi, non solo per i rilevanti condizionamenti sociali e culturali,
ma soprattutto a causa di un’antropologia culturale e religiosa profondamente
diversa che le persone, talora inconsapevolmente, portano in sé.
5. Proprio da ciò deriva l’esigenza che si
prospettino per tempo alle parti i problemi che quasi inevitabilmente si
presenteranno, verificando così non solo la loro generica buona
volontà, ma anche la disponibilità e la reale attitudine
ad affrontarli di comune accordo.
LA VISIONE CRISTIANA DEL MATRIMONIO
6. Nella prospettiva cristiana il matrimonio è anzitutto
un’istituzione voluta dal Creatore e governata dalla sua legge. Come
tale appartiene all’ordine della creazione, perché rispecchia
la volontà divina e risponde alla natura della persona umana il
fatto che tra un uomo e una donna si instauri un rapporto stabile di profonda
comunione e di amore esclusivo.
7. Il matrimonio, quindi, è un’istituzione
sacra, voluta da Dio sin dall’inizio della creazione. Esso pertanto
gode di dignità naturale ancor prima di essere illuminato dalla
rivelazione e di essere accolto nella fede: l’uomo e la donna sono
chiamati a unire le loro vite in un amore totale, attraverso un’alleanza
che li rende «una sola carne» (Gn 2,24). Tale unione, frutto
del loro amore, li costituisce in una relazione che è «a immagine
di Dio» (Gn 1,27).
8. Il modo del tutto speciale con il quale Dio affida
all’uomo e alla donna, marito e moglie, la continuazione - come suoi
collaboratori - dell’esistenza umana, e li chiama a perseguire, attraverso
l’amore reciproco, la complementarità e la perfezione e a
edificare insieme la famiglia, è narrato nell’Antico Testamento
ed è ribadito da Gesù (cfr Mt 19,4-5).
9. Nei primi due capitoli della Genesi, in modo mirabile
il matrimonio è collegato con la volontà creatrice di Dio
e inserito nel suo progetto creatore. I testi mettono in evidenza non solo
la creazione sessuata degli esseri umani, ma anche l’unità e
la reciproca complementarità dell’uomo e della donna. Questo
fine del legame matrimoniale è espresso dalle parole di Adamo che,
vedendo la donna, esclama: «Questa volta essa è carne dalla
mia carne e osso dalle mie ossa» (Gn 2,23). La profonda verità contenuta
nell’esclamazione gioiosa di Adamo viene ripresa dai Profeti, che
esaltano il matrimonio allorché, con linguaggio simbolico, definiscono
l’alleanza tra Dio e il popolo di Israele proprio attraverso l’esperienza
nuziale (cfr Os 2,19; Is 54,4ss.; Ez 16,7ss.).
10. Il mistero cristiano, manifestato dal matrimonio-sacramento
affidato al ministero della Chiesa, si innesta sul piano
della creazione: nel battezzato, la realtà creaturale viene elevata dallo specifico
dono della grazia sacramentale. Tuttavia, il matrimonio naturale – preso
in considerazione nel caso di unioni in cui uno o entrambi i contraenti
non hanno ricevuto il battesimo - mantiene comunque intatti i valori in-
144 145 siti nell’atto del consenso, che impegna tutta la vita dei
nubendi in un amore indissolubile, in una fedeltà incondizionata
e nella disponibilità alla prole.
11. Anche se il matrimonio tra una parte cattolica e
una parte musulmana non ha dignità sacramentale, esso nondimeno può realizzare
i valori propri del matrimonio naturale e costituire per i coniugi una
preziosa opportunità di crescita. Questa è la ratio che legittima
la concessione della dispensa, quando l’Ordinario abbia escluso positivamente
la sussistenza di un pericolo prossimo e insormontabile che minacci nella
parte cattolica i valori soprannaturali, quali la fede, la vita di grazia,
la fedeltà alle esigenze della propria coscienza rettamente formata,
e sia certo che la parte musulmana non rifiuti i fini e le proprietà essenziali
del matrimonio e non sia legata da un vincolo matrimoniale valido.
12. Il riconoscimento del diritto naturale di ogni uomo
a contrarre matrimonio - diritto che il legislatore ecclesiastico
tutela anche tra persone non partecipi della stessa fede religiosa - non
equivale infatti alla concessione della dispensa come presa d’atto a posteriori
di una decisione ormai maturata dalla coppia, per ‘regolarizzarne’ la
posizione, ma deve accompagnarsi al ricorso a mezzi di carattere spiccatamente
pastorale, tendenti a far comprendere alla parte battezzata quali sono
i valori profondi, umani e soprannaturali, che la sua scelta deve considerare
e difendere.
13. A tali condizioni, il rito sacro che unisce gli sposi
può rappresentare veramente per loro un segno della grazia divina,
una sorgente di ispirazione valoriale, un forte appello all’impegno
personale. Attraverso le nozze, gli sposi domandano a Dio di essere presente
nella loro vita, di avvalorare la promessa di fedeltà reciproca
e di aiutarli nella donazione totale, ciascuno secondo la propria consapevolezza
e scelta di fede.
ITINERARIO DI VERIFICA E DI PREPARAZIONE
a) Il momento del primo contatto e della conoscenza iniziale
della coppia
14. Non è prudente che la coppia si presenti al
sacerdote nell’imminenza delle nozze o quando tutto è già stato
deciso: soprattutto in casi come questo, la preparazione del matrimonio
richiede un’attenzione particolare, che non può essere elusa
in maniera sbrigativa.
15. Sul piano concreto, è consigliabile assicurare
la libertà di ciascuna delle parti rispetto all’altra anche
nelle modalità d’incontro. La parte cristiana dovrà essere
ascoltata in un primo tempo da sola. Anche alla parte musulmana, se lo
desidera, deve essere riconosciuta la possibilità di incontrare
separatamente il sacerdote. Va però ricordato che nelle comunità islamiche
non si ha un tipo analogo di cura pastorale. Quando, dopo i primi colloqui,
si valuta conveniente proseguire il dialogo, i successivi incontri potrebbero
avvenire con la presenza di entrambi i membri della coppia.
16. È auspicabile che il sacerdote che incontra
la coppia abbia una certa conoscenza dell’islâm, delle sue
tradizioni, delle sue pratiche e della concezione islamica del matrimonio,
per aiutare a discernere la globalità della situazione. È realistico
ritenere che non ogni sacerdote disponga della preparazione adeguata per
una corretta valutazione dei singoli casi: a questo fine si dovrebbe individuare
in ogni vicariato o almeno a livello diocesano un sacerdote esperto, possibilmente
coadiuvato da un gruppo di laici, in grado di affiancarsi ai parroci nell’opera
di discernimento matrimoniale e di accompagnamento.
17. È utile che quanti preparano la coppia al matrimonio
possano incontrare la famiglia della parte cristiana. Sebbene auspicabile, è difficile
che la parte musulmana accetti di ammettere estranei a discutere del matrimonio
con la propria famiglia. Non di rado per i genitori di entrambi i nubendi
un tale matrimonio è un’esperienza traumatica. Molte giovani
coppie incontrano una forte opposizione da parte dei loro parenti e amici:
questo può portare al loro isolamento e potrebbe indurli a passi
affrettati.
18. Per la coppia, il confronto con una terza persona è uno
specchio talora impietoso, che mette a nudo le parole non pronunciate,
i discorsi non affrontati e le possibili illusioni. Nel dialogo personale
può emergere il senso delle promesse reciproche e della loro fattibilità,
soprattutto se si dovesse decidere in quale luogo risiedere. Il dialogo
aperto è anche utile per verificare che il matrimonio non sia sollecitato
dalla parte musulmana in vista del raggiungimento di altri scopi, quali
l’ottenimento del permesso di lavoro, dell’asilo politico o
di vantaggi simili. In questa fase di approccio si potrebbe chiedere ai
fidanzati come si sono conosciuti; come e dove si è manifestato
il loro amore; che cosa c’è di comune tra loro; che cosa si
aspettano dal matrimonio3. L’approfondimento di questi aspetti personali è assai
utile per il sacerdote chiamato ad accompagnarli.
19. Al fine di accrescere nei fidanzati la consapevolezza
circa le loro intenzioni, è conveniente rivolgere loro anche altre
domande, come qui di seguito esemplificato.
CIRCA LA RELIGIONE: Come giudicate i vostri progetti
di matrimonio dal punto di vista della fede personale
e della pratica della vostra religione? â Cosa sapete della religione dell’altro?
Provate a condividere le vostre idee sull’islâm e sul cristianesimo. â Su
quali basi religiose contate di fondare la vostra convivenza? â Sino
a quale punto sareste disponibili a partecipare ai riti e alle festività della
religione del vostro partner?
CIRCA LA CULTURA: Quale conoscenza avete dei
vostri rispettivi Paesi, della loro cultura e delle loro
tradizioni? â Quale
lingua usate per parlarvi? Avete già provato seriamente a imparare
l’uno la lingua dell’altro, per evitare malintesi e conflitti? â Che
consapevolezza avete dei reciproci pregiudizi?
CIRCA LA FAMIGLIA DI APPARTENENZA: Come hanno
reagito i parenti, gli amici e la comunità al vostro progetto di
matrimonio? Avete spiegato al vostro partner ciò che la vostra famiglia
si aspetta da lui/lei in quanto membro della famiglia? Conoscete gli obblighi
sociali, economici e religiosi a cui dovete attenervi?
«In caso di richiesta di matrimonio di una donna
cattolica con un musulmano […], per il frutto anche di amare esperienze,
si dovrà fare una preparazione particolarmente accurata e approfondita
durante la quale i fidanzati saranno condotti a conoscere e ad “assumere” con
consapevolezza le profonde diversità culturali e religiose da affrontare,
sia tra di loro, sia in rapporto alle famiglie e all’ambiente di origine
della parte musulmana, a cui eventualmente si farà ritorno dopo una
permanenza all’estero »
(PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA PASTORALE PER I MIGRANTI E GLI ITINERANTI,
istruzione Erga migrantes, n. 67).
CIRCA LA FAMIGLIA FUTURA: Dove avete intenzione
di porre la vostra dimora? Vi siete scambiati i vostri rispettivi punti
di vista riguardo ai figli e al loro numero, alla fedeltà, allamonogamia
e alla poligamia, alle proprietà e alle finanze?
CIRCA I FIGLI: Quale educazione religiosa intendete dare ai
figli? I vostri figli saranno battezzati come cattolici o faranno parte
della comunità islamica? Saranno lasciati liberi di decidere una
volta cresciuti?
CIRCA LE GARANZIE GIURIDICHE: Come garantirete il diritto all’eredità del
partner cristiano, nel caso di trasferimento in un Paese islamico? â Potrà questi,
in caso di bisogno, ottenere la custodia dei figli? Avete intenzione
di consultare un esperto per formalizzare garanzie giuridiche a tutela
del coniuge più debole?
CIRCA LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO: Qual è la forma
di celebrazione più conveniente per le vostre nozze?
20. A conclusione degli incontri preparatori si dovrebbe
raggiungere una sufficiente consapevolezza della comprensione dei nubendi
circa il matrimonio cristiano e, di conseguenza, della possibilità di
concedere loro la dispensa dall’impedimento di disparitas cultus.
Qualora ciò non fosse possibile, si orienti la coppia verso un’ulteriore
riflessione, concedendole un congruo spazio di tempo.
21. Qualora i due insistano nella volontà di sposarsi,
potrebbe essere pastoralmente preferibile tollerare la prospettiva del
matrimonio civile, piuttosto che concedere la dispensa, ponendo la parte
cattolica in una situazione matrimoniale irreversibile.
22. Se invece il colloquio giunge a un esito positivo,
consolidando la convinzione che sia possibile e opportuno concedere la
dispensa dall’impedimento, si inviterà la coppia a intraprendere
il consueto cammino di preparazione alla celebrazione del matrimonio.
b) Il tempo della preparazione
23. È il momento in cui invitare la parte cattolica
a frequentare il corso di preparazione al matrimonio, spiegando alla parte
musulmana che la sua partecipazione, benché non obbligatoria, sarebbe
auspicabile per comprendere meglio il significato del matrimonio cristiano.
24. Qualora la parte musulmana accetti l’invito
a prendere parte agli incontri, il parroco può chiederle di spiegare
il proprio punto di vista sul matrimonio. Il confronto con altre coppie
che vivono l’analoga esperienza di preparazione prossima alle nozze
può essere per i due l’occasione per approfondire la consapevolezza
della propria scelta.
c) Il tempo della decisione
25. Conclusa la preparazione, la coppia deve essere aiutata
a chiarire tutti i risvolti insiti nella scelta di celebrare il matrimonio
in forma religiosa.
26. È importante conoscere anche che cosa pensino
di un tale matrimonio genitori e parenti della parte musulmana.
27. Per la forma liturgica della celebrazione del matrimonio,
ci si atterrà alle disposizioni contenute nel Rito del matrimonio
(cap. III) per quanto concerne le nozze fra una parte cattolica e una parte
non battezzata. d) L’accompagnamento pastorale successivo al matrimonio
28. Il sostegno pastorale offerto alla coppia non può limitarsi
al periodo della preparazione al matrimonio, ma deve riguardare lo svolgersi
della vita familiare, soprattutto in riferimento ai contrasti che potranno
sorgere: il marito musulmano consentirà davvero alla moglie cattolica
di frequentare la chiesa, di assumere parte attiva nella parrocchia, di
ricevere a casa il sacerdote per una visita di carattere pastorale? Quali
forme concrete assumerà l’educazione religiosa dei figli?
29. Se i coniugi decidono di stabilirsi in Europa, è la
parte musulmana – di solito l’uomo – che ha più stimoli
ad adattarsi. Quando, invece, viene deciso il trasferimento in un Paese
islamico, la parte cattolica – nella stragrande maggioranza dei casi,
la donna – dovrà probabilmente affrontare notevoli difficoltà (dinamiche
di vita di coppia, educazione dei figli e autorità su di loro, rapporto
con la famiglia del marito, soggezione al diritto di ripudio unilaterale
da parte del marito, accettazione sociale della poligamia, ecc.). Fra l’altro,
non deve essere sottovalutato il reale disagio che vivrà nello sforzo
d’integrazione nell’ambiente. In questi casi è importante
il ruolo che potranno svolgere le comunità cattoliche locali, per
cui la persona andrebbe aiutata fornendole anticipatamente riferimenti
sicuri in loco.
30. L’educazione dei figli, in particolare, costituisce
una questione molto importante e delicata. I coniugi dovrebbero sforzarsi
di educare i figli nel rispetto della religione di entrambi, insistendo
sui valori comuni quali: la trascendenza come dimensione essenziale della
vita e la necessità di coltivare l’ambito spirituale, la preghiera,
la carità, la giustizia, la fedeltà, il rispetto reciproco,
ecc. Con altrettanta chiarezza dovrebbero però formare i figli alla
valutazione critica delle differenze sul piano della fede - decisamente
spiccate - e su quello dell’etica, in particolare per quanto concerne
la pari dignità fra uomo e donna, la libertà religiosa e
l’integrazione.
31. In queste famiglie non si può, infatti, trascurare
il pericolo, presente sia per i coniugi sia per i figli, di scivolare in
una sorta di indifferentismo religioso, finalizzato a evitare eccessive
tensioni.
CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO E ACCOMPAGNAMENTO FAMILIARE
32. Per la valida celebrazione del matrimonio tra una
parte cattolica e una parte musulmana, ordinariamente deve essere osservata
la forma canonica e la celebrazione liturgica deve aver luogo come previsto
in questi casi (cfr can. 1108 § 1 e Rito del matrimonio, cap. III):
il consenso deve essere manifestato di fronte al parroco o a un suo delegato
in presenza di due testimoni, nel corso di una liturgia della Parola, escludendo
la celebrazione eucaristica. In ogni caso, non dovrà avere luogo
un’altra celebrazione delle nozze con rito islamico (cfr can. 1127 § 3).
Non è invece vietata la cosiddetta “festa di matrimonio” islamica,
purché non contenga elementi contrari alla fede della parte cattolica.
33. In presenza di ragioni che rendono inopportuna la
celebrazione liturgica del matrimonio, è possibile chiedere e ottenere
la dispensa dalla forma canonica (cfr cann. 1127-1129). Le ragioni che
potrebbero giustificare tale richiesta sono in particolare «quelle
relative al rispetto delle esigenze personali della parte non cattolica,
quali, ad esempio, il suo rapporto di parentela o amicizia con il ministro
acattolico, l’opposizione che incontra nell’ambito familiare,
il fatto che il matrimonio dovrà essere celebrato all’estero
in ambiente non cattolico, e simili». L’Ordinario può concedere
lecitamente la dispensa dalla forma canonica solo quando riconosca l’adeguatezza
delle ragioni addotte e dopo aver consultato l’Ordinario del luogo
in cui verrà celebrato il matrimonio, nel caso in cui la celebrazione
avvenga fuori dal territorio della propria diocesi.
34. Condizione per la validità di un matrimonio
celebrato con dispensa dalla forma canonica è che sia comunque osservata
una qualche forma pubblica di celebrazione (cfr can. 1127 § 2). In
Italia la celebrazione delle nozze deve avvenire davanti a un legittimo
ministro di culto, stante la necessità di dare risalto al carattere
religioso del matrimonio.
35. Occorre in ogni caso tenere ben presente che, qualora
i nubendi decidano di sposarsi senza che la parte cattolica abbia ottenuto
la prescritta dispensa dall’impedimento di disparitas cultus
[ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Decreto generale sul
matrimonio canonico, 5 novembre 1990, art. 50 b; cfr anche ID., Direttorio
di pastorale familiare per la Chiesa in Italia, 25 luglio 1993, n. 89.
5 ID., Decreto generale sul matrimonio canonico, art. 50 c. ]
o dalla celebrazione e secondo la forma canonica (per
esempio, scegliendo semplicemente il rito islamico), il matrimonio è invalido:
di conseguenza la parte cattolica viene a trovarsi in una situazione matrimoniale
irregolare e non può accostarsi ai sacramenti, in particolare alla
comunione eucaristica.
36. Il matrimonio tra una parte cattolica e una parte
musulmana celebrato in Italia può conseguire gli effetti civili
previsti dalla normativa concordataria. Si dovrà pertanto provvedere
ai consueti adempimenti (pubblicazioni alla casa comunale e successiva
trascrizione).
37. L’eventuale esenzione dall’obbligo di
avvalersi del riconoscimento del matrimonio agli effetti civili potrà essere
concessa dall’Ordinario del luogo per gravi motivi, secondo la normativa
generale.
Appendice 1
NATURA DELL’IMPEDIMENTO DI DISPARITAS CULTUS
38. Secondo la dottrina cattolica, il matrimonio ha dignità sacramentale
solo quando è celebrato da due battezzati. Nel caso di matrimonio
fra una parte cattolica e una non battezzata, la competenza della Chiesa
cattolica sul vincolo di diritto naturale si fonda sul fatto che uno dei
due nubendi è battezzato cattolico (cfr can. 1059) e si traduce
nella concessione o meno della dispensa che toglie l’impedimento
dirimente alle nozze. La dispensa deve essere richiesta dal parroco della
parte cattolica all’Ordinario del luogo, normalmente attraverso il
competente ufficio della Curia diocesana. A tale scopo ci si può avvalere
del modulo XIII (cfr l’allegata Modulistica, Scheda n. 1). Il parroco
deve anche accertare, nelle modalità consuete, lo stato libero della
parte musulmana. Tenuto conto della peculiarità del caso, è opportuno
che i nubendi si presentino al parroco almeno sei mesi prima delle nozze.
39. Con la normativa canonica che disciplina tali matrimoni
la Chiesa, da un lato, intende tutelare la fede della parte cattolica:
per questo ha stabilito l’impedimento dirimente di disparitas cultus
(cfr can. 1086 § 1), in forza del quale è invalido il matrimonio
eventualmente contratto dal fedele cattolico con una parte non battezzata;
d’altro canto, essa riconosce che, nella concreta vicenda esistenziale
di una persona, il matrimonio di una parte cattolica con un non battezzato
può realizzare valori positivi di indubbio rilievo, quali l’esercizio
del diritto alle nozze e alla procreazione con la persona liberamente scelta,
in una comunione di vita fedele e indissolubile, secondo il progetto primordiale
di Dio sull’uomo e sulla donna.
40. Per queste ragioni l’Ordinario del luogo, qualora
si diano certe condizioni, ha la facoltà di dispensare il fedele
cristiano dall’impedimento invalidante e di ammetterlo alla celebrazione
di un valido matrimonio. Sotto il profilo sistematico, l’istituto
della dispensa si traduce nell’esonero dal vincolo della legge (nel
caso in specie, quella che sancisce l’esistenza di tale impedimento,
che renderebbe nullo il matrimonio), di fronte al bene prevalente del fedele
(nel caso in specie, il fatto che questi non permanga in una convivenza
di fatto o in un matrimonio civile), posto che si realizzino tutte le condizioni
richieste per il consenso a un matrimonio integro nell’essenza, nei
fini e nelle proprietà essenziali, cioè in cui entrambi i
nubendi accolgano come valori l’unità, l’indissolubilità,
la fedeltà e l’apertura alla prole.
41. L’Ordinario del luogo può concedere lecitamente
la dispensa - che rimane in ogni caso un atto discrezionale e valido solo
quando sussista una giusta e ragionevole causa (cfr can. 90 § 1) -
dall’impedimento di disparitas cultus solo dopo avere verificato
l’esistenza di alcuni requisiti (cfr can. 1086 § 2).
a) In primo luogo, essi riguardano la parte cattolica,
che deve: â dichiarare di essere pronta a evitare il pericolo, insito
nel matrimonio con una parte non battezzata, di abbandonare la fede cattolica; â promettere
di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano
battezzati ed educati nella fede cattolica. Merita di essere sottolineata
la differenza che caratterizza i due impegni assunti dalla parte cattolica:
mentre la salvaguardia della fede cattolica è un valore assoluto
che dipende fondamentalmente dalla coscienza rettamente formata e dalla
forza morale del singolo, le scelte concrete in ordine all’educazione
dei figli coinvolgono egualmente - nel nostro sistema di valori e negli
ordinamenti giuridici dei Paesi occidentali - entrambi i genitori, e nel
mondo islamico il padre a titolo del tutto speciale.
Può pertanto
darsi l’eventualità che la parte cattolica, per lo più la
donna, pur avendo assunto un impegno vero e sincero, si trovi poi nell’oggettiva
impossibilità di mantenerlo. Nel caso specifico, si tenga presente
che i musulmani osservanti ritengono di avere l’obbligo di educare
senz’altro i figli maschi nella propria credenza. La parte cattolica,
su invito ed eventualmente con l’aiuto del parroco, verifichi approfonditamente
e senza accontentarsi di rassicurazioni generiche le intenzioni e le disposizioni
in merito della parte musulmana, così da offrire all’Ordinario
del luogo gli elementi necessari per ponderare la convenienza della concessione
della dispensa. Per manifestare e assumere gli impegni della parte cattolica
si può usare ilmodulo XI (cfr Modulistica, Scheda n. 2).
b) La parte musulmana deve essere informata degli impegni
che la parte cattolica è tenuta ad assumere; ciò deve constare
negli atti. Nel rispetto della libertà di coscienza, non le viene
richiesta alcuna sottoscrizione che la vincoli a impegni equivalenti, pur
restando auspicabile che dia garanzie adeguate di tenere veramente un atteggiamento
rispettoso, tale da permettere alla parte cattolica di adempiere gli impegni
assunti. È conveniente non attendere il momento dell’esame
dei coniugi per far conoscere alla parte musulmana gli obblighi a cui è tenuta
la parte cattolica e dei quali anch’essa deve essere realmente consapevole.
Per realizzare tale informazione si può usare il modulo XI (cfr
Modulistica, Scheda n. 2).
c) Entrambe le parti devono essere istruite sui fini e
sulle proprietà essenziali del matrimonio, che non possono essere
esclusi da nessuno dei due. Questo aspetto è da tenere distinto
dai precedenti, che vedevano i due nubendi muoversi su piani diversi, dal
momento che solo la parte cattolica era tenuta positivamente a impegnarsi.
I fini del matrimonio sono indicati nel can. 1055 § 1 e consistono
nel bene dei coniugi e nella generazione ed educazione della prole. Le
proprietà essenziali del matrimonio, espresse nel can. 1056, sono
l’unità (non vi possono essere per una persona più vincoli
matrimoniali validi in atto contemporaneamente) e l’indissolubilità (cioè la
perpetuità) del vincolo. L’esclusione anche di uno solo di
questi elementi da parte di uno dei contraenti, snaturando l’istituto
delmatrimonio così come configurato da Dio nel piano della creazione,
rende invalido il matrimonio. Non si tratta, infatti, di caratteri rimessi
alla libera disponibilità delle parti o subordinati all’appartenenza
alla Chiesa cattolica: chi li rifiuta (battezzato o meno), rifiuta con
ciò il matrimonio stesso.
Un’attenzione particolare deve essere
dedicata al bene della fedeltà coniugale, che può essere
seriamente minacciato dalla diversa comprensione di questo valore, connessa
con la differente prospettiva, non solo culturale ma anche antropologica,
propria del mondo islamico, il quale non mette sullo stesso piano l’uomo
e la donna: la fedeltà coniugale è infatti intesa come un
diritto dell’uomo verso la donna, in senso stretto esigibile solo
da lui.
42. Poste queste premesse, è necessario verificare
in maniera approfondita l’orientamento e la volontà di entrambi
i contraenti su questi punti, prestando particolare attenzione alla parte
musulmana: è possibile che questa condivida solo genericamente un
orientamento culturale e di pensiero contrario ai fini e alle proprietà essenziali
del matrimonio, ma di fatto non li escluda con un atto di volontà personale
e positivo in riferimento al proprio matrimonio. Nel corso di questa verifica
potrebbero infatti emergere circostanze nuove, quali una presa di coscienza
più approfondita ed eventualmente un forte disagio della parte cattolica
di fronte agli orientamenti del futuro coniuge su materie così delicate;
tale evenienza dovrebbe suggerire all’Ordinario di ponderare in maniera
ancora più attenta l’eventuale concessione della dispensa.
Anche nel caso in cui la verifica non lasci spazio a ombre circa le intenzioni
della parte musulmana, non è inutile proporle un’istruzione
adeguata sul significato e sulle implicazioni morali ed esistenziali dei
fini e delle proprietà essenziali del matrimonio, che entrambe le
parti sono tenute a rispettare. Se invece risultasse positivamente che
la parte musulmana di fatto intenda e voglia, anche solo ipoteticamente,
applicare orientamenti contrari ai fini e alle proprietà essenziali
del matrimonio alle nozze che sta per contrarre, ciò comporterebbe
inevitabilmente la nullità del vincolo (cfr can 1101 § 2),
e di conseguenza l’impossibilità assoluta di concedere la
dispensa dall’impedimento.
43. Come si vede, è sempre necessario vagliare
attentamente le reali intenzioni della parte non cristiana, motivando l’eventuale
rifiuto della dispensa con il contrasto insanabile fra le intenzioni del
nubendo e la concezione cattolica del matrimonio. Non si trascuri il fatto
che dichiarazioni rilasciate solo per compiacere il parroco o la parte
cattolica, ma non rispondenti alle effettive intenzioni della parte musulmana,
potrebbero costituire il presupposto per dare corso al procedimento per
la dichiarazione di nullità del matrimonio.
44. Si tenga inoltre presente che, se la coppia intende
stabilirsi in un Paese islamico, è oggettivamente assai improbabile
che, al di là della soggettiva buona volontà, la parte cattolica
possa adempiere gli impegni assunti per ottenere la concessione della dispensa.
In questo caso – cioè in presenza dell’intenzione manifestata
sin dall’inizio di procedere a tale trasferimento – non è conveniente
che l’Ordinario conceda la dispensa, anche di fronte all’eventualità che,
per conformarsi alle leggi dello Stato islamico e sotto la pressione sociale,
la coppia sia poi indotta a celebrare il matrimonio islamico. A tutela
della moglie cattolica si potrebbe tuttavia tollerare la celebrazione del
matrimonio civile in Italia, anche nei casi in cui esso non venga riconosciuto
dallo Stato del coniuge e non possa tutelare adeguatamente la posizione
della donna, essendo colà ammessa la poligamia. In tali Paesi i
figli non potranno che essere musulmani e, qualora la coppia vi si trasferisse
dopo avere trascorso alcuni anni in Italia, essi, se battezzati, dovrebbero
apostatare la fede cristiana. Si deve altresì ammonire la parte
cattolica sulla gravità delle conseguenze derivanti dall’eventuale
emissione della professione di fede islamica, che configurerebbe una vera
e propria apostasia.
Appendice 2
LA SHAHÂDA (LA PROFESSIONE DI FEDE MUSULMANA)
45. Le considerazioni contenute nell’Appendice I
riguardano principalmente il caso – statisticamente molto più frequente – di
una donna cattolica che voglia sposare un uomo musulmano. Una serie di
problematiche particolari sorge nel caso in cui sia un uomo cattolico a
voler sposare una donna musulmana: tale unione infatti è severamente
vietata dalla legge coranica, in forza dell’impedimento di “differenza
di religione”, secondo il quale il maschio musulmano può sposare
una «donna del Libro», cioè una donna ebrea o cristiana
(Corano, 5, 5); mentre una musulmana non può sposare un «politeista » (Corano,
2, 221) o un «miscredente» (Corano, 60, 10), categorie all’interno
delle quali sono annoverati anche cristiani ed ebrei. Negli ordinamenti
giuridici dei Paesi islamici spesso l’autorizzazione civile alla
celebrazione presuppone l’emissione della shahâda da parte
del contraente non musulmano (qui, cattolico), ossia della professione
di fede musulmana6.
46. Il problema si pone normalmente, in Italia, quando
si intenda contrarre matrimonio canonico a cui conseguono anche gli effetti
civili; in tal caso, può accadere che il consolato del Paese islamico
non trasmetta i documenti all’ufficiale dello stato civile se prima
non risulti che il contraente cattolico ha emesso la shahâda. Non
di rado, per aggirare l’ostacolo, il cattolico in questione pronuncia
o sottoscrive la shahâda, pensando di compiere una mera formalità.
In realtà, egli pone un atto di apostasia dalla fede cattolica emanifesta
una vera e propria adesione all’islâm. Il parroco deve illustrare
al contraente cattolico il vero significato della shahâda, ammonendolo
che non si tratta di un mero adempimento burocratico, ma di un vero e proprio
abbandono formale della fede cattolica.
Shahâda significa in arabo “testimonianza” (professione
di fede) e la sua formulazione è la seguente: Lâ ilâha
illâ Allâh wa Muhammad rasûl Allâh, e cioè: “Non
c’è divinità all’infuori di Dio e Maometto è l’inviato
di Dio”. Con la preghiera, il digiuno nel mese di Ramadân,
l’elemosina e il pellegrinaggio alla Mecca è uno dei cinque
pilastri fondamentali dell’islâm. Pronunciata in arabo e talora
semplicemente sottoscritta davanti a due testimoni, è sufficiente
per provare la conversione all’islâm, assoggettandosi ai diritti
e ai doveri della comunità islamica. Tale professione di fede, se
compiuta consapevolmente, costituisce un atto formale di abbandono della
Chiesa cattolica (cfr can. 751), il quale, quando assume la sostanza di
vero delitto, risulta sanzionato dal can. 1364 (scomunica latae sententiae).
47. Nel caso ipotizzato, si potrebbe valutare con l’Ordinario
l’eventualità di ricorrere alla previa celebrazione del matrimonio
nel rito civile, procedendo solo in un secondo momento alla celebrazione
canonica, per superare il mancato rilascio dei documenti da parte del consolato.
La normativa italiana, infatti, consente di celebrare il matrimonio civile
con una musulmana senza la dovuta documentazione e senza il “nulla
osta” internazionale, in quanto la disparità di trattamento
prevista dalla legislazione islamica contrasta con la Costituzione italiana,
secondo il principio della reciprocità8. Il matrimonio civile così celebrato,
però, sarà valido solo per l’ordinamento italiano e
non nel Paese d’origine della donna musulmana; la coppia perciò,
con ogni probabilità, dovrà affrontare problemi gravosi in
rapporto sia alla famiglia, sia al Paese d’origine. emissione esime
sia dalla forma canonica (cfr cann. 1108, 1117) sia dall’impedimento
di disparitas cultus (cfr can. 1086 § 1).
Il cattolico, che ha emesso tale professione e si presenta
al parroco chiedendo il matrimonio canonico, è tenuto a ritrattare
formalmente tale atto prima del matrimonio; se la parte cattolica rifiuta
di farlo, seppur ammonita delle gravi conseguenze dell’apostasia,
deve essere rimandata al matrimonio civile. In ogni caso, la questione
deve essere rimessa alla prudente valutazione dell’Ordinario del
luogo. L’art. 27 della legge n. 218/1995 sottopone la capacità matrimoniale
e le altre condizioni per contrarre matrimonio alla legge nazionale di
ciascun nubendo al momento della celebrazione. Qualora l’impedimento
previsto dalla legge risultasse contrastante con l’ordinamento italiano,
l’autorità italiana potrebbe legittimamente invocare il limite
dell’ordine pubblico, come nel caso del divieto per la donnamusulmana
di sposare un non musulmano. L’impedimento si pone in evidente contrasto
con il principio di eguaglianza sancito, oltre che dalla Costituzione,
da numerosi atti internazionali in tema di tutela dei diritti dell’uomo,
quali gli artt. 12 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
L’ordine pubblico può giustificare la mancata produzione del
nulla osta al matrimonio richiesto agli stranieri dall’art. 116 del
codice civile.
Appendice 3
ALCUNI ELEMENTI DI CONOSCENZA DEL MATRIMONIO NELL’ISLÂM
a) Il matrimonio come contratto
48. Il matrimonio nell’islâm ha un significato
e un valore religioso, in quanto voluto da Dio. Dal Corano risulta un’immagine
ricca del matrimonio; in essa ritroviamo anche le due finalità essenziali
della tradizione cristiana, espresse nei valori della riproduzione della
specie e dell’istituzione di una relazione di pace, rispetto, affetto
e misericordia fra gli sposi. In modo più scarno, invece, il diritto
islamico vede nel matrimonio un contratto che rende leciti i rapporti sessuali
fra gli sposi. Si tratta di un contratto bilaterale privato, per la cui
validità non è necessaria una celebrazione pubblica.
b) Una famiglia patriarcale, con doveri e ruoli prestabiliti
49. La famiglia che nasce dal matrimonio islamico è sottoposta
all’autorità del marito e si basa su doveri e diritti dei
coniugi ben definiti. L’ideale coranico della famiglia è patriarcale,
per cui l’uomo è il perno della vita familiare. L’impronta
patriarcale resiste anche oggi, sebbene interpellata e parzialmente modificata
dai moderni cambiamenti sociali. La superiorità maschile si manifesta
anche negli atti sociali, come nel rendere testimonianza o nella divisione
dell’eredità. In base a questa preminenza, il diritto stabilisce
i ruoli, i reciproci diritti e i doveri dei membri della famiglia. Fra
i coniugi vi sono anzitutto doveri reciproci, come la coabitazione, il
rispetto, l’affetto, la salvaguardia degli interessi morali e materiali
della famiglia, la reciproca vocazione successoria, la congiunzione agli
sposi dei figli nati dal matrimonio, la creazione di parentela per alleanza.
50. I diritti della sposa sono il mantenimento da parte
del marito, l’uguaglianza di trattamento delle mogli nel matrimonio
poligamico, la possibilità di visitare i parenti e riceverne la
visita, l’amministrazione dei propri beni senza il controllo del
marito, la custodia dei figli in tenera età, ma sempre sotto il
controllo paterno o del tutore legittimo. La tutela dei figli spetta al
padre, che decide e controlla la loro educazione, in particolare che siano
educati nell’islâm. In caso di scioglimento del matrimonio,
la custodia dei figli spetta alla madre. La custodia del figlio maschio
cessa con la pubertà, mentre la custodia della figlia dura fino
al matrimonio di questa.
51. I diritti dello sposo sono la fedeltà e l’obbedienza
da parte della moglie, l’allattamento dei figli al seno da parte
della moglie, la vigilanza sul buon andamento della casa, il rispetto dovuto
dalla moglie ai parenti del marito. Solo il padre istituisce la filiazione
legittima e il diritto legittimo all’eredità.
c) Lo scioglimento del matrimonio: ripudio e divorzio
52. Il ripudio, previsto e regolato dal Corano, è un
atto unilaterale del marito, che rompe il contratto matrimoniale. Il diritto
islamico spiega che il matrimonio, essendo un contratto bilaterale privato,
può essere sciolto privatamente. Lo scioglimento avviene per ripudio,
divorzio o decesso di uno dei congiunti. Il marito ha il diritto, unilaterale
e assoluto, di pronunciare il ripudio. La donna può decidere, in
alcuni casi determinati, di chiedere al giudice il ripudio dietro pagamento
di un compenso al marito consenziente, quando i dissapori della coppia
siano insanabili.
53. In taluni casi il giudice stesso pronuncia la separazione
definitiva tra gli sposi. Quest’ultima forma di scioglimento, che
ha una certa analogia con il divorzio giudiziario, si applica in determinati
casi, come l’assenza prolungata delmarito dal tetto coniugale, la
sua carcerazione, l’omissione prolungata del pagamento del mantenimento
della moglie, il maltrattamento eccessivo. Alcuni Stati a maggioranza islamica
(per esempio, la Tunisia e la Turchia) proibiscono il ripudio, o lo sottopongono
al controllo giudiziario.
d) La poligamia
54. La poligamia è consentita dal Corano fino a
quattro mogli e a tutte le concubine desiderate. Si esige l’equità di
trattamento delle mogli da parte del marito. Nel diritto e nella tradizione,
fino a oggi, la poligamia è lecita, sebbene, per motivi economici,
sia in regresso. Normalmente l’equità di trattamento delle
donne viene intesa, dai giuristi islamici, in senso “quantitativo”.
La Tunisia, interpretando l’equità in senso “psicologico”,
ha abolito la poligamia, mentre altri Stati sottopongono al giudice la
verifica delle condizioni di sussistenza della capacità per il matrimonio
poligamico.
e) Etica della sessualità e della vita fisica
55. In generale manca una riflessione antropologica congrua
sul senso, il valore e il fine della sessualità. La fornicazione
e l’adulterio della donna sono peccati particolarmente gravi per
l’islâm. La riflessione è invece liberale riguardo alla
regolazione delle nascite, anche se la mentalità popolare incoraggia
la fecondità. I giuristi ammettono la liceità di ogni tipo
di contraccezione. Gli Stati, non di rado, favoriscono politiche di contraccezione
indiscriminata per risolvere il problema demografico. Quanto alla sterilizzazione,
maschile e femminile, essa è giudicata illecita, in base al principio
di integrità del corpo umano.
56. L’aborto è condannato, a meno che non
si renda necessario per salvare la vita della madre; viene comunque considerato
una forma minore di infanticidio. I giuristi, pertanto, vietano l’aborto
dopo il quarto mese o sempre, eccetto il caso di pericolo per la salute
della madre. È però ammesso l’aborto del “feto
malformato”. La fecondazione eterologa è vietata, mentre viene
ammessa quella omologa.
f) I rapporti tra genitori e figli
57. Il padre provvede al mantenimento e all’orientamento
educativo dei figli; la madre esercita la custodia sui figli e li educa
nella fanciullezza, in nome e nella religione del padre.
58. Altri principi generali importanti nell’islâm
sono la solidarietà nella famiglia patriarcale, il rispetto dei
beni dell’orfano e infine la proibizione dell’adozione. I figli
devono obbedienza, riconoscenza e rispetto ai genitori e ricevono dal padre
il consenso, o il diniego, al loro progetto di vita e di matrimonio.
59. I ruoli familiari, maschile e femminile, ben delineati
e distinti, spiegano certi comportamenti oppositivi dei ragazzi e dei giovani
immigrati musulmani verso figure femminili autorevoli. Il padre è responsabile
dei rapporti sociali per tutto quanto concerne l’educazione dei figli,
mentre nei Paesi europei quest’incombenza spesso spetta alla madre;
le due culture, quindi, usano talora codici opposti, con il rischio di
possibili fraintendimenti.
Appendice 4
MODULISTICA
Scheda n. 1 (modulo XIII) DOMANDA DI DISPENSA DALL’IMPEDIMENTO PER
MATRIMONIO TRA UNA PARTE CATTOLICA E UNA PARTE NON BATTEZZATA
Eccellenza Reverendissima, il sottoscritto
parroco espone il seguente caso di richiesta di matrimonio canonico:
il/la signor/a _____________________________________________________,
nato/a a _________________________
(________________), il____________
chiede di contrarre matrimonio
con _______________________________,
nato/a a _________________________
(________________), il____________.
La parte richiedente è cattolica, mentre l’altra parte
non è battezzata
e appartiene alla religione __________________________.
Si verifica pertanto il caso
previsto dal can. 1086 del codice di diritto canonico, e sussiste
l’impedimento di disparità del culto. Entrambi i contraenti
sono istruiti sui fini e sulle proprietà essenziali del matrimonio.
In particolare, la parte cattolica è stata esortata a valutare
con attenzione le conseguenze derivanti dall’unione matrimoniale
con persona non battezzata. Poiché consta che nessuno dei
fini o delle proprietà essenziali del matrimonio viene escluso
dai contraenti, esprimo parere favorevole affinché sia concessa
la dispensa dal suddetto impedimento in forza dei seguenti motivi
:
_________________________________________________________________
________________________________________________________________.
La parte cattolica, in mia presenza,
ha dichiarato di essere pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare
la fede e ha promesso di fare tutto quanto è in suo potere
affinché i figli ricevano il battesimo e un’educazione
cattolica. Ho informato in proposito l’altra parte, la quale
si è dichiarata consapevole degli impegni assunti dalla comparte.
Infine, ho accertato lo stato libero dei nubendi. Alla domanda allego
documentazione relativa ai suddetti adempimenti.
In fede.
Il parroco ___________________
Luogo e data _______________
Allegati:
1. Dichiarazione sottoscritta dalla parte
cattolica (mod. XI)
2. Attestazione di avvenuta informazione
alla comparte (mod. XI)
3. Stato libero dei contraenti
(cfr Decreto generale sulmatrimonio canonico, art. 49)
Scheda n. 2 (modulo XI) DICHIARAZIONI PRESCRITTE NEI MATRIMONI MISTI
DICHIARAZIONE DELLA PARTE
CATTOLICA
Nell’esprimere il consenso libero e irrevocabile
che mi unirà in comunione di vita e di amore con ____________________________________,
dichiaro di aderire pienamente
alla fede cattolica e d’essere
pronto/a ad allontanare i pericoli
di abbandonarla;mi impegno ad adempiere imiei doveri verso il coniuge,
nel rispetto del suo credo religioso. In ordine alla procreazione
ed educazione dei figli prometto sinceramente di fare quanto è in
mio potere perché tutti
i figli siano battezzati ed educati
nella Chiesa cattolica.
In fede :____________________________
(firma del contraente cattolico)
Luogo e data _____________________
Il sottoscritto parroco __________________________
dichiara di aver informato il
signor/la signora ______________________________________
delle dichiarazioni e promesse
sottoscritte dalla parte cattolica con cui intende celebrare il matrimonio
cristiano.
Attesto che l’interessato/a è consapevole degli impegni
assunti dal futuro coniuge cattolico, come risulta da sua dichiarazione
verbale – resa in presenza di ___________________ e di ______________________;
– (oppure) e dalla sottostante firma per presa visione.
Data e luogo _____________________
____________________________
(firma del contraente acattolico)
__________________
(firma del parroco) ----------------------
Scheda n. 3 DICHIARAZIONE DELLA PARTE MUSULMANA
Nel giorno del mio matrimonio, davanti a Dio, in
piena libertà voglio creare con
________________________________
una vera comunione di vita e
d’amore. Con questo impegno reciproco intendiamo – e
io in prima persona intendo – stabilire tra di noi un legame
indissolubile, che nel corso della nostra vita niente potrà distruggere.
Io so che_____________________________________
si impegna in un matrimonio monogamico e irrevocabile. Altrettanto
io mi impegno ugualmente alla fedeltà per tutta la nostra
vita. Io sarò per lei/lui un vero sostegno e lei/lui sarà la
mia unica sposa (il mio unico sposo).
In fede
Data e luogo _____________________
__________________________
(firma dell’interessato) __________________
(firma del parroco) __________________
La dichiarazione va distinta accuratamente da quella
del modulo XI. Infatti, mentre questa è obbligatoria e la
sua formulazione è quella prescritta dal Decreto generale
sul matrimonio canonico, la presente invece è funzionale solo
alla certezza che il parroco deve acquisire circa la sussistenza
di tutti gli elementi per la celebrazione valida del matrimonio e
può dare altresì una certa tutela alla parte cattolica.
Approfondimenti : Matrimonio tra cristiani e musulmani:
IL MATRIMONIO ISLAMICO
- NIKAH .
Matrimonio tra cattolici ed ebrei .Questo
matrimonio misto esiste da più di 2 millenni . Valgono le regole generali
per i matrimoni misti. La lezione di un Rabbi
Di Rabbi Eliezer Shemtov -Uruguay Tradotto a
cura di Rav Eli Borenstein Tamuz 5765 FIRENZE ITALIA
Il Matrimonio misto
Uno degli argomenti più preoccupanti
e meno compresi della vita ebraica è quello del matrimonio misto.
Vi è una mancanza di informazioni obiettive sull’argomento,
il Matrimonio misto è molto complesso dal punto di vista emotivo.
Da un lato, i genitori sentono
che quando il loro figlio sposa un non ebreo (Matrimonio Misto), lui
o lei spezza la millenaria catena che ha garantito la continuità ebraica,
e non vogliono che ciò avvenga. Dall’altro lato, non si
sentono a loro agio nell’opporsi apertamente al matrimonio misto,
per gli aspetti razzisti che tale contrarietà potrebbe presentare.
Perché escludere qualcuno come un partner potenziale per il matrimonio
solo perché egli o ella è nato da un utero non ebreo? Sembra
un atteggiamento discriminatorio.
Per analizzare la questione, occorre
dividerla in due parti:
-Quali sono le basi per opporsi al matrimonio misto?
-Come può un ebreo opporsi al matrimonio misto senza contraddire l’istinto
naturale che ha di combattere la discriminazione, specie dopo tutto ciò che
abbiamo sofferto durante la nostra storia a causa della discriminazione?
-Quale spiegazione si può dare al suo amico o alla sua amica non ebrea
per giustificare il rifiuto di prenderli in considerazione per il matrimonio?
Le basi
La fonte primaria sulla quale si
basa la proibizione per un ebreo di sposare un non ebreo, si trova nella
Bibbia (Deut. 7:3): ‘Non li sposerai (i gentili, dei quali la
Bibbia parla nei versi precedenti), non darai la tua figlia al loro figlio
e non prenderai la sua figlia per il tuo figlio’.
Il motivo di questa proibizione è chiaramente enunciato nel verso seguente: ‘Giacchè condurrà il
tuo figlio via da Me e serviranno altri dei…’. (‘Altri dei’ può anche
essere interpretato significare quegli ideali e ‘ismi’ che non sono
conformi ai dettati della Torah, e davanti ai quali l’uomo inchina la testa
dedicando loro il proprio cuore e la propria anima).
Il Talmud (23a) rimarca, e Rashi
nota nel suo commento sul verso citato sopra, che dall’espressione
precisa del verso (lui, e non lei, condurrà il tuo figlio fuori
strada) possiamo dedurre due cose. Nel caso che la tua figlia sposi ‘il
loro figlio’, lui condurrà infine i tuoi figli (in altre parole,
i tuoi nipoti, che saranno ancora considerati tuoi figli) fuori dalla strada
della Torah. Nel caso che il tuo figlio sposi la loro figlia, i suoi figli
non sono più considerati i tuoi figli, ma figli suoi. Non sono considerati
ebrei.
E’ allora chiaro, che non
si tratta qui di una discriminazione razziale, la quale tragga origine
da un atteggiamento personale e soggettivo che l’ebreo ha nei confronti
del gentile. Ciò di cui parliamo qui è un comandamento,
oggettivo, Divino, accompagnato da una spiegazione. Se sposerai tuo figlio
a una donna non ebrea, i figli nati da tale unione non sono più considerati
tuoi figli. Nel caso che tua figlia sposi un non ebreo, sarà inevitabile
che i tuoi figli vadano molto lontano fuori strada dal cammino dell’ebraismo,
sebbene essi siano ancora considerati ebrei.
Prendendo in considerazione la responsabilità primaria che l’ebreo
ha di adempiere ai precetti della Torah, è evidente che è obbligatorio
che gli ebrei si sposino entro la loro fede, perché se no, sarà impossibile
continuare a adempiere all’obbligo che uno ha di manifestare la Divinità in
questo mondo, la qual cosa è possibile solo adempiendo alla volontà di
D-o. Il matrimonio misto è chiaramente in contraddizione con la volontà stabilita
di D-o.
Per meglio comprendere questo argomento,
dobbiamo chiarire un altro punto. Non solo è proibito a un ebreo
sposare una non ebrea, è impossibile per un ebreo farlo. E’ possibile
che essi vivano insieme, che coabitino, perfino che procreino, ma non è possibile
che vi sia un matrimonio.
Le leggi della Torah sono tanto (o più) oggettive e inalterabili delle
leggi della natura. Così come uno non può modificare la legge di
gravità, per esempio, non si possono alterare le leggi della Torah. Lo
studente di Torah o il saggio non cerca di creare leggi, ma di scoprire la struttura
Divina inerente all’universo e alla vita.
Cosa è il matrimonio?
Se cerchiamo di rispondere alla
domanda, troveremo difficile spiegare quale sia esattamente in generale
la funzione del matrimonio. Se due persone si amano, perché non
vivere insieme? Il giorno in cui decidessero di non dividere più la
vita, ciascuno è libero di andare per la propria strada! Anche se
dichiarano il loro impegno attraverso il matrimonio, il giorno in cui essi
non vogliono più rimanere sposati, hanno comunque l’opzione
del divorzio.
Quale è allora lo scopo
e la funzione del matrimonio?
Molti rispondono che il matrimonio è nulla
più che una formalità, una norma sociale la quale da ‘statuto
legale’ alla coppia. Ma dire che il matrimonio è semplicemente
una norma sociale, implica che esso non ha un valore vero, intrinseco;
ciò è arbitrario. Cosa avviene nel caso in cui uno non
si preoccupi dell’autorità umana o della condanna sociale, è allora
okay vivere in coppia e avere bambini senza essere sposati?
Mi pare che la sola vera base e giustificazione per il matrimonio sia che esso è una
istituzione Divina. E’ un’idea di D-o. L’idea del matrimonio
ha le sue radici nella Bibbia. Anche se vi sono molti sistemi sociali che non
si basano sulla Bibbia, e tuttavia riconoscono l’istituto del matrimonio,
ciò non confuta il fatto che il principio e il vero valore del matrimonio
siano di origine Divina.
Voglio confrontare questo concetto
con un fenomeno simile. Da dove proviene la settimana di sette giorni?
Perché una settimana ha sette giorni e non sei o otto? Il ciclo
settimanale di sette giorni trae origine dai Sette giorni della Creazione.
Per chi crede nella Bibbia, il ciclo settimanale di sette giorni ha un
profondo significato spirituale. Per chi non crede nella Bibbia, la settimana
di sette giorni è puramente arbitraria. In altre parole, per colui
che accetta la Bibbia come l’”impronta” della Creazione,
la settimana di sette giorni ha una ragion d’essere. Per colui il
quale non creda nella Bibbia, la settimana di sette giorni non ha alcun
significato. Lo stesso è vero riguardo al matrimonio. Per colui
il quale non creda nella Bibbia, il matrimonio non ha molto senso. E’ semplicemente
una formalità istituita forse per assicurare l’eredità ai
bambini. Per colui il quale creda nella Bibbia, il concetto e l’istituzione
del matrimonio assume un significato molto più grande e profondo,
come vedremo.
Il Talmud e la Cabbala ci insegnano che il matrimonio non è semplicemente
un’unione tra due individui completamente indipendenti. Il matrimonio è la
riunificazione tra due metà della stessa unità. Col matrimonio,
esse si riuniscono e divengono, ancora una volta, complete. Ciò di cui
parliamo qui non è solo un’unione sul piano fisico, emotivo e/o
intellettuale. Ciò di cui parliamo è un’unione al livello
più profondo, più essenziale del sé. Vi sono anime le quali
sono compatibili per il matrimonio e anime che non lo sono. Oltre il caso dei
matrimoni misti, la Bibbia enumera una lista di ‘matrimoni’ non validi,
per esempio il ‘matrimonio’ tra fratello e sorella biologici o tra
un uomo e una donna sposata a un altro uomo, in altre parole, incesto e adulterio.
La Bibbia non parla qui solo di divieti, ma di fatti. Negli esempi menzionati,
non vi può essere mai alcun matrimonio, anche se è fisicamente
possibile coabitare e procreare.
Sulla base di quanto sopra, abbiamo
una spiegazione molto semplice per l’amico non ebreo sul perché non
possiamo considerare lui o lei come partner di matrimonio potenziali. Non
si tratta di un difetto che essi hanno. Si tratta semplicemente del concetto
Biblico di matrimonio al quale uno, come ebreo, si sente obbligato ad aderire.
Un caso ipotetico: cosa succederebbe se un ragazzo e una ragazza ebrea decidono
di sposarsi e si amano molto e mezz’ora prima della prevista cerimonia
di matrimonio scoprono di avere gli stessi genitori biologici? Si sposerebbero
comunque? Ovviamente no, e il fatto che essi non si possano sposare non implica
che il loro amore reciprocamente dichiarato era falso… L’amore è un
fattore molto importante in una relazione di matrimonio, ma non è l’unico
che determina la legittimità del matrimonio. E’ possibile che un
ragazzo ebreo trovi compatibilità con una ragazza non ebrea (e viceversa)
e voglia creare con lei una famiglia.
Questa compatibilità apparente è possibile
solo quando nessuno di loro manifesta la propria essenza. Fin tanto che
l’ebreo non si preoccupa del fatto di essere ebreo e il non ebreo
non si preoccupa della sua origine ed essenza personale, tutto sembra a
posto. Cosa succederà il giorno che uno dei due ‘si sveglia’ e
decide di preoccuparsi di chi realmente egli è? Improvvisamente
l’incompatibilità appare. In altre parole, fintanto che nessuno
dei due si preoccupa della propria essenza, possono sentirsi compatibili
con qualcuno che è essenzialmente all’opposto. Nel momento
in cui uno dei due scopre la propria vera identità, la relazione
cessa di avere alcun vero significato.
Conosco parecchie coppie miste che sono state molto innamorate fino al momento
in cui i loro figli sono nati. Improvvisamente hanno avuto discussioni molto
accese riguardo l’educazione dei loro bambini, anche se avevano da tempo
risolto la questione in teoria. La madre ebrea vuole circoncidere il proprio
figlio, per esempio, mentre il padre non ebreo non vuole che suo figlio sia diverso
da lui. Improvvisamente l’incompatibilità occupa il centro della
scena, ma è già troppo tardi, hanno ormai generato un figlio che
entrambi i genitori e gli insiemi dei nonni vogliono considerare loro…
Naturalmente, possono essere portati
molti esempi di coppie ebree che hanno dei conflitti. Dobbiamo, tuttavia,
esaminare i fatti e vedere se esse vivono realmente le loro vite secondo
le norme delineate nella Torah. Almeno, la coppia ebrea ha la possibilità di
vivere la vita secondo la volontà di D-o.
Sorge una questione: cosa succede nel caso di un ebreo non religioso e di un
ateo ebreo? Sussiste ancora questa incompatibilità con un non-ebreo? Dopo
tutto, se uno non si preoccupa della propria religione, perché preoccuparsene
quando è il momento di scegliere un partner per il matrimonio?
Cosa è un ebreo?
Per rispondere a queste domande,
dobbiamo spiegare un altro concetto basilare: cosa è un ebreo? Cosa
distingue un ebreo dal suo vicino non ebreo? Nota per favore che non sto
chiedendo qui ‘Chi è un ebreo?’ ma ‘Che cosa è un
ebreo?’ perché la risposta alla domanda ‘Chi è un
ebreo?’ è molto chiara: uno che è nato da madre ebrea
o si è convertito all’ebraismo in accordo con le leggi stipulate
nella Torah. Ciò non risponde, tuttavia, alla domanda ‘Cosa è un
ebreo?’.
La gente spesso risponde a questa
domanda dicendo che essere ebreo significa ‘sentire un senso di
appartenenza al popolo ebraico’. Si tratta di una risposta non
soddisfacente. Semplicemente trasferisce la questione dell’identità fuori
dall’individuo. Cosa è, allora il Popolo Ebraico? Una Nazione
composta da individui che non hanno altra identità se non quella
di appartenere a un Popolo che non ha alcuna definizione? E’ come
dire che la definizione di ‘albero’ è: ‘parte
di una foresta’. Il ragionamento è all’incontrario.
Una volta che so ciò che è un albero, posso definire ciò che è una
foresta dicendo ‘un gruppo di alberi’. Non posso definire
ciò che è un albero dicendo semplicemente: ‘parte
di una foresta’!
E’ anche ovvio che non posso
definire ciò che è un ebreo sulla base del suo compimento
delle Mitzvot, perché anche qui, il ragionamento è all’incontrario:
si ha l’obbligo di compiere le Mitzvot perché si è ebrei.
Non posso dire che uno è ebreo perché compie le Mitzvot.
Si pensi: un bambino appena nato è ebreo anche se non ha ancora
compiuto una sola Mitzvà e non è conscio della sua fede!
Un bambino ebreo viene circonciso perché è ebreo; non è ebreo
perché viene circonciso!
Cosa, allora, è un ebreo?
Dopo aver studiato la questione
per molti anni e aver avuto innumerevoli conversazioni con ebrei di ogni
grado di osservanza e fede, penso che la risposta più convincente
e coerente sia che l’elemento che distingue l’ebreo è la
Neshamah (anima) che ogni ebreo possiede. L’anima dell’ebreo è differente
dall’anima del non ebreo. Hanno differenti caratteristiche, potenziali
e bisogni. Ciascun ebreo ha essenzialmente lo stesso tipo di anima di
ogni altro ebreo. Questa anima ebraica è ereditata dalla propria
madre. E’ il denominatore comune che connette l’ebreo russo
con l’ebreo siriano, yemenita, canadese o uruguaiano, anche se
non parlano la stessa lingua e possono avere costumi e abitudini diverse.
La sola differenza significativa
tra un ebreo e un altro è il livello e l’intensità dell’espressione
di questa essenza comune. In alcuni, tale essenza si manifesta costantemente,
mentre in altri, essa si esprime una volta all’anno e in altri
ancora si può esprimere una volta sola in tutta la vita.
Questa definizione di ‘Cosa è un ebreo?’ non contraddice l’aspirazione
che uno può avere di essere un ‘cittadino dell’universo’,
perché per essere veramente un ‘cittadino dell’universo’,
uno deve adempiere al proprio specifico ruolo nell’ambito della comunità universale.
Essere un ‘cittadino dell’universo’ non implica negare il particolare
ruolo che uno ha, ma, piuttosto, inserirsi nella società con una identità e
uno scopo chiari.
Quali sono le speciali caratteristiche della Neshamah?
Rabbi Schneur Zalman di Liadi, fondatore del movimento Chabad, definisce la Neshamah
come segue: un ebreo non desidera, ne può, separarsi da D-o.
Può essere che un ebreo non sia conscio del fatto che attraverso certi
atti influenza la propria relazione con D-o. Se dovesse essere conscio delle
conseguenze delle proprie azioni, non interromperebbe volontariamente la sua
relazione con D-o. Ogni ebreo ha la propria ‘linea rossa’, che non
attraverserà, dovesse pagare per essa con la vita.
Molti ebrei sono tali nonostante
loro stessi. Vivono la vita rinnegando la propria condizione di ebrei,
ma in una situazione inattesa, quando le loro difese sono abbassate, e
sono distratti, la loro ebraicità salta fuori. Vi sono molti ebrei
i quali investono tempo, energie e risorse per negare la propria ebraicità.
Sebbene possano negarla con veemenza, questo comportamento non è che
un’altra manifestazione della loro innegabile ebraicità, dal
momento che, se veramente non fossero ebrei, come sostengono, perché sarebbe
così importante negarlo?
Così, vediamo, il problema non ha inizio quando un ragazzo ebreo vuole
maritare una ragazza non ebrea. L’origine del problema è il fatto
che egli è stato privato di una vera educazione ebraica, al punto di non
rendersi neanche conto di cosa significa essere ebreo e della inerente incompatibilità tra
lui e la sua ragazza non ebrea.
A molti, l’opposizione ai matrimoni misti appare elitaria e perfino razzista.
Perché disapprovare un matrimonio solo perché uno dei due membri
non è ebreo? Un ragazzo ebreo il quale desideri sposare una ragazza non
ebrea potrebbe pensare tra sé: ‘Che ipocriti! Quali differenze pratiche
vi sono tra il comportamento giornaliero mio e dei miei genitori e quello della
donna non ebrea che voglio sposare?’
Sarebbe molto difficile difendere
questa resistenza, apparentemente ipocrita, da parte dei genitori, se non
fosse per il fatto che la possiamo attribuire alla Neshamah che essi hanno,
dopo tutto. La loro Neshamah non permette loro di accettare che il figlio
passi la ‘linea rossa’, la quale serve a interrompere irreversibilmente
(sotto ogni aspetto pratico) la catena, anche se essi stessi possono non
essere capaci di spiegarsi perché ciò li turba tanto.
In altre parole, la loro opposizione al matrimonio misto del figlio non è incoerente.
E’ la loro mancanza di osservanza delle Mitzvot su una base giornaliera
che è incoerente e non consistente con la loro essenza.
L’opzione della conversione
Una delle soluzioni proposte per
risolvere il problema del matrimonio misto è quella di ‘convertire’ all’ebraismo
il partner non ebreo. ‘Perché perdere due anime, quando ne
possiamo guadagnare una?…’.
La conversione è un’opzione valida?
Troviamo che l’ebraismo
riconosce certamente la possibilità per un non ebreo di convertirsi
all’ebraismo. Il processo di conversione corretto, noto come ‘Ghiur’, è molto
semplice. Consiste di tre passi: 1) Circoncisione (per il maschio); 2)
Immersione nel Mikvè (bagno rituale); 3) Accettazione dei 613
precetti nella loro totalità. Questi tre passi avvengono alla
presenza di un tribunale Rabbinico valido (un tribunale rabbinico valido
consiste di tre Rabbini che accettano la Torah come parola di D-o e adempiono
ai 613 precetti nella loro vita personale di ogni giorno).
L’ebraismo non crede nel
proselitismo, perché non ognuno ha necessità di essere
ebreo per trovare grazia agli occhi di D-o e per avere il proprio posto
nel mondo a venire. Per il non ebreo, è sufficiente rispettare
il Codice delle Leggi, noto come le Sette Leggi Noachidi,
[ 1) Proibizione dell’idolatria 2) Proibizione della bestemmia 3) Divieto di spargimento di sangue 4) Adeguato comportamento sessuale 5) Non commettere furto 6) Costruire tribunali 7) Non mangiare carne di un animale vivo per meritare
il migliore posto in Paradiso. -
n.d.r
.-]
Nel caso che un non ebreo desideri diventare
ebreo e vivere una vita in accordo con le norme delineate nella Torah
per l’ebreo, noi lo accettiamo a braccia aperte, una volta che
abbia compiuto un corretto Ghiur. E’ ovvio, tuttavia, che nel caso
di colui che voglia convertirsi all’ebraismo come risultato del
suo desiderio di sposare un ebreo o una ebrea, è molto improbabile
che le motivazioni per la conversione siano sincere.
Mi viene in mente una storia nella quale un ragazzo ebreo decide di sposare una
ragazza non ebrea. I genitori del ragazzo insistono affinché ella studi
le basi dell’ebraismo prima di dare il loro consenso al matrimonio. La
ragazza accetta la condizione e va a studiare in una scuola religiosa per ragazze.
Anche se la sua motivazione era in origine quella di soddisfare la richiesta
dei genitori del proprio ragazzo, col passare del tempo, scoprì un nuovo
mondo e divenne genuinamente interessata all’ebraismo. Passati alcuni mesi,
il ragazzo la chiamò per fare i preparativi per il matrimonio. ‘Dici
seriamente?’ ella domandò, ‘pensi che io intenda sposare un
ragazzo che aveva intenzione di sposare una ragazza non ebrea?’.
Circa l’argomento che se non
accettiamo ogni tipo di conversione o i matrimoni misti, finiremo con l’alienarci
i giovani ebrei che sposano partner non ebrei, o coloro che hanno compiuto
conversioni cosmetiche, mentre, se li accettiamo come ebrei avremo guadagnato
anime al popolo ebraico:
Innanzitutto l’ebraismo non è un affare, specialmente se basato
su bugie e disonestà. L’ebraismo si basa sul tentare di compiere
al massimo delle nostre capacità ciò che D-o ci domanda. Non dobbiamo
preoccuparci del futuro del popolo ebraico più di quanto non se ne preoccupi
D-o. D-o è ‘conscio’ come noi di questa argomentazione e dei
suoi ipotizzati benefici per il futuro di queste coppie e per il futuro del popolo
ebraico. Tuttavia, la Bibbia stabilisce chiaramente (Deut. 7:7) che D-o non ha
scelto il popolo ebraico per la sua superiorità in numeri o potenza, ma
per la sua umiltà e per il patto che ha fatto con il nostro progenitore,
Abramo. Gli ebrei sono sopravvissuti e sono durati più a lungo dei loro
oppressori, non per la loro intelligenza, ricchezza o potere politico, ma per
la loro sincerità, autenticità e sacrificio di sé nel conservare
e difendere il loro patto con D-o.
Di più: per quanto possiamo
desiderare questo tipo di conversioni, e/o per quanto possa sembrare che
esse ‘paghino’, non possiamo negare o cambiare i fatti. Non
rientra nelle nostre possibilità fare a qualcuno questo ‘favore’,
così come non possiamo aiutare una coppia che voleva un figlio maschio
mentre D-o li benedice di una femmina. Abbiamo la possibilità di
apportare cambiamenti cosmetici, ma ciò non cambia il fatto che
ciò che è stato compiuto non è altro che una mutilazione
disonesta e una distorsione.
Il concetto ebraico di conversione
E’ interessante notare l’espressione
usata dal Talmud (Yevamot 48b) nel riferirsi agli (autentici) convertiti: ‘Gher
shenitgaer kekatan sehnolad dami’, la quale significa: un convertito
che si è convertito è come un bambino appena nato.
Quando il Talmud parla di uno
schiavo che è stato liberato, non dice ‘un uomo liberato
che è stato liberato’, bensì ‘uno schiavo che è stato
liberato’. Come mai allora parlando di un convertito il Talmud
usa l’espressione ‘un convertito che si è convertito’ invece
di ‘un gentile che si è convertito’?
Una delle spiegazioni che troviamo, è la
seguente: Un autentico convertito è colui il quale, benché nato da una madre
non ebrea, è nato con una Neshamah, un’anima ebraica. E’ tale
Neshamah che lo spinge a diventare pienamente un ebreo o una ebrea. In altre
parole, possiamo dire che tale individuo è nato (destinato o con una propensione
a divenire) un convertito. Ecco perché un convertito è paragonato
a un bambino appena nato. La differenza tra il momento prima e quello dopo la
nascita è che prima della nascita il bambino non è un essere indipendente,
mentre appena nato, diviene un essere indipendente. Seguendo questa analogia,
un convertito prima della conversione è paragonabile a un ebreo ad uno
stadio ‘embrionale’, e non ha quindi ancora le responsabilità di
un ebreo. Solo dopo essere passato attraverso una corretta conversione, egli
diventa pienamente un ebreo o una ebrea. Ma, come abbiamo stabilito sopra, perché questa
trasformazione avvenga, uno deve passare attraverso una conversione autentica,
e non una delle versioni cosmetiche sterili che abbondano, camuffate da scelte
liberali.
Vi è chi chiede: perché un
convertito deve essere più religioso di tutti gli ebrei che non
osservano le Mitzvot e ciononostante sono considerati ebrei? In altre parole:
se un ebreo non praticante è considerato ebreo, perché non
dovremmo considerare ebreo un non ebreo che ha fatto una conversione non
religiosa?
La risposta è molto semplice. Un ebreo di nascita è ebreo, non
importa cosa possa pensare, dire o fare. La Torah stessa, la quale stabilisce
questa regola a proposito dell’ebreo di nascita, stabilisce anche che colui
che voglia convertirsi all’ebraismo debba accettare di adempiere alla Torah
nella sua interezza per essere accettato come ebreo. Se uno dovesse dire che è disposto
ad accettare 612 dei precetti, ma ve ne è uno sul quale non è d’accordo
e cui non adempierà, noi gli diciamo: chi ti obbliga a diventare ebreo?
E’ meglio che tu non ti converta e continui ad adempiere alla tua missione
nella vita come un non ebreo perfetto, piuttosto che ti ‘converta’ e
ti trovi in violazione della legge della Torah!
Se vi si pensa, è un criterio
molto comprensibile e accettabile. Se uno è nato negli Stati Uniti,
la costituzione degli Stati Uniti lo considera un americano, non importa
cosa egli possa fare in violazione della Costituzione. Se, tuttavia, un
forestiero desidera acquisire la cittadinanza degli Stati Uniti, ma dice
di non accettare una certa clausola della costituzione, sarà accettato
come cittadino? Certamente no. Se non ti piace la costituzione degli Stati
Uniti, allora diventa cittadino di un altro paese la cui costituzioni approvi!
Colui che non voglia accettare
la costituzione degli Stati Uniti nella sua interezza, può essere
accettato come residente, ma non come cittadino. Un cittadino naturalizzato
deve accettare l’autorità della costituzione nella sua interezza
per essere accettato come cittadino.
Qualcuno vuole suggerire che sia più facile diventare ebreo che cittadino
di un paese? Sono le leggi di D-o più negoziabili di quelle umane?
Il problema reale
Il matrimonio misto è di
fatto un sintomo di un problema più grande: la mancanza di una corretta
educazione ebraica.
Quale educazione impartiamo ai nostri bambini? Diamo loro veramente le esperienze
e gli strumenti necessari per essere in grado di capire ed apprezzare il significato
e l’importanza di essere ebrei?
Inoltre: cosa dire della nostra stessa educazione personale ebraica? Quanto tempo
dedichiamo, noi genitori, al nostro sviluppo spirituale personale? Se faccio
solo ciò che mi piace e non riconosco la necessità di obbedire
a una autorità superiore personale, come posso aspettarmi che i miei figli
non facciano lo stesso? Certamente mi diranno: babbo, tu fa ciò che vuoi,
perché io non dovrei fare ciò che voglio? Se il padre non si sottopone
ad alcuna autorità morale, perché dovrebbe attendersi che i suoi
figli rispettino lui e i suoi valori? Solo perché sono stati generati
da lui?
La massima priorità oggi
deve essere data al miglioramento della qualità dell’educazione
ebraica, sia a livello personale che istituzionale. Non ci azzardiamo a
conformarci al minimo che viene dato ai nostri figli. Dobbiamo domandare
il massimo. Manderemmo i nostri bambini in una scuola dalla quale uscirebbero
laureati senza saper calcolare l’area di un cerchio o non sapere
chi è stato Napoleone Bonaparte? Perché allora dovremmo accettare
uno standard di educazione ebraica che non metta in grado gli studenti
di decifrare una pagina del Chumash o del Talmud nel loro testo originale
o non insegni loro chi sono stati Rabbi Akiva, Abayè, Rava, Rashi,
Rambam e Rabbi Yehuda Halevi e quali sono i contributi da loro dati al
pensiero e alla cultura ebraica?
fonte : http://lubavich.it/
Dice un altro rabbi:
«...Nel primo periodo biblico,
vi era tra gli ebrei l'usanza che l'uomo sposasse una donna scelta fra
quelle della propria famiglia tribale. Nel libro dei giudici Sansone
chiede ai genitori che gli venga presa una donna come moglie tra quelle
filistee; ma cosi' costoro gli rispondono: Forse che non ci sono donne
fra le figlie dei tuoi fratelli?.Il motivo di queste unioni tra parenti
della stessa tribu' ci viene spiegato con la vicenda delle figlie di
Zelofchad. Infatti non avendo egli figli maschi, la proprieta' terriera
di quest'uomo poteva passare, con il matrimonio delle figlie, ad altre
tribu' (a scapito della propria). Cosi' la Torah dispose che le cinque
ragazze andassero in spose ad uomini appartenenti alla stessa tribu'.
In ogni modo, questa usanza venne subito a scomparire dopo che gli ebrei
ebbero preso possesso del paese di Canaan.
Quanto troviamo scritto, sempre nel libro dei Giudici,
a proposito del giuramento dei figli di Israele di non
dare le proprie figlie come mogli alla tribu' di Beniamino, e' dovuto
al fatto di sangue sconvolgente e violento che avvenne durante quel periodo
in territorio beniaminita. Fu una decisione punitiva e temporanea da
parte dei figli di Israele, una regola in seguito abbandonata, quando
la tribu' di Beniamino fece espiazione del grave omicidio di cui si era
macchiata.La donna, una volta sposata, diveniva parte integrante della
famiglia del marito...Nonostante che nella concezione biblica il matrimonio
sia concepito generalmente in modo patriarcale, non mancano esempi in
cui e' l'uomo ad uscire dalla casa paterna ed essere accolto in quella
dei suoceri... Anche se alcuni commentatori vedono in queste unioni una
forma di matrimonio matriarcale, tutti sono concordi nello spiegare che
quest'uso non era in ogni caso praticato presso le tribu' israelite,
bensi' soltanto da alcune popolazioni che vivevano a contatto con il
popolo ebraico...»
Così riponde il rabbino ad un ebreo che doveva
scegliere per uno stesso giorno se presenziare ad un matrimonio misto o
ad una cerimonia ebraica per un bar-mizvah:La maggioranza degli ebrei
che fanno matrimoni misti valutano positivamente la loro identità ebraica
(La percezione della propria identità per gli ebrei , zehut, è cosa
molto più forte che per i cristiani). La loro scelta di un partner
non ebreo non è un rifiuto della loro ebraicità(=non
è un peccato di apostasia). E' puramente espressione della loro
forza di amare persone che condividono le loro idee e i loro valori, anche
se i loro amati non sono ebrei. (= è una affermazione forte
della propria identità)
Ma, prosegue il rabbino: Il rabbino Packouz
sostiene: "Più
si sa sul matrimonio misto e migliori decisioni possiamo
prendere: il 75% dei matrimoni misti semplicemente non dura e la cosa più interessante
è che ognuna di queste persone afferma di essere in quel restante
25% che riesce (cioè la percezione iniziale degli sposi nei matrimoni
misti
è quella di fare un matrimonio che durerà;in realtà poi
solo 1 su 4 dura). Nessuno si sposa per divorziare. Già il matrimonio è delicato
tra persone che condividono gli stessi valori.
Immaginiamoci quando questo non accade. Lunica
raccomandazione che mi sento di fare come Rabbino è sulleducazione
dei figli, essendo la madre ebrea sarebbe opportuno dare loro la possibilità di
essere parte integrante del popolo di Israele di cui faranno parte. (se
la madre non è ebrea nemmeno i figli possono essere riconosciuti
come tali indipendentemente dal padre.Dunque le implicazioni sono diverse
nel caso di marito ebreo o di moglie ebrea).Ritengo comunque ... questa
questione, .. molto delicata ...I matrimoni misti non devono essere pubblicamente
apprezzati in nessun ambito ufficiale . Le congratulazioni possono essere
fatte ai genitori o ai nonni di un neonato di una coppia mista solo se
la mamma è ebrea o nel caso contrario solo se entrambi i genitori
si siano impegnati ad una educazione ebraica."
Par di capire che i matrimoni misti sono accettabili
solo :
1 se la moglie è ebrea e dunque i figli saranno parte del popolo
ebraico e dunque saranno educati all'ebraismo
2 se il marito è ebreo ma ambedue i coniugi si impegnano ad una educazione
ebraica dei figli
Seguendo lHalacha (legge ebraica) la tua presenza
ad un matrimonio misto è molto più indesiderabile che ad
un matrimoni di non ebrei. Questo darebbe un segnale eventualmente negativo
ai tuoi figli, che vedrebbero una possibile alternativa nel matrimonio
misto.Come ben saprai, andando al matrimonio misto è molto probabile
che tu debba anche presenziare ad un rinfresco o banchetto
dove molto probabilmente non ci saranno cibi kosher, e quindi non mangiando
offenderesti comunque la coppia.
Non è infatti facile avviare un processo di
conversione (all'ebraismo) e spesso se la stessa (conversione) è effettuata
per il solo scopo di sposarsi non viene accettata dal tribunale Rabbinico.
Un altro problema è la crescita di una famiglia ebraica in assenza
di una conversione ortodossa. Infatti, se la madre non è ebrea nemmeno
i figli possono essere riconosciuti come tali indipendentemente dal padre.
La domanda essenziale è dunque :
-Saresti tu pronta ad una vita ebraica ?
e
- più importante è davvero quello che tu desideri e in cui credi
?
(o è piu' importante la legge divina che l'ebreo vuole seguire?)
- Cosa ti lega allebraismo ?
Se la sola cosa che ti lega in qualche modo allebraismo è il tuo
ragazzo, beh forse è il caso di affrontare la cosa con onestà e
rispettare la sua scelta : non è
una limitazione o una scelta insensata ma ha molto più a che fare
su una compatibilità e quindi la possibilità di creare una
famiglia con gli stessi ideali ed avendo in comune moltissime cose e molti
principi.Ovviamente gli elementi che ho avuto a disposizione non sono moltissimi,
ma in linea generale le conversione nellebraismo non sono molto comuni
e dovrebbero essere effettuate in casi molto specifici.
Par di capire che il terzo caso di accettabilità per
un matrimonio misto sia quello in cui la moglie sia non
ebrea sia quello della - piena, ortodossa conversione all'ebraismo da parte della moglie.
I divieti al matrimonio ebraico
Esistono alcuni divieti al "matrimonio ebraico" : ogni uomo
non è libero
di sposare una qualsiasi donna, né viceversa.Nessun ebreo/ebrea puo'
sposare :
- Una persona la cui personale conversione all’ebraismo o quella di sua
madre o di sua nonna o di una sua ava non fu svolta secondo la halakhàh
da un rabbino autorizzato o da una Corte rabbinica fedele ai principi della halakhàh
- Una Caraita o un Caraita, anche se convertito alla legge ebraica
- Una donna sposata, o una che non abbia avuto un divorzio conforme al diritto
ebraico
- Un uomo sposato, o che non abbia avuto un divorzio conforme al diritto ebraico
- Chi è figlia di un’unione adulterina od incestuosa o di una donna
divorziata e poi sposata il cui divorzio sia solo civile o non sia stato svolto
secondo il diritto ebraico
- Chi è figlio di un’unione adulterina od incestuosa o di una donna
divorziata e poi sposata il cui divorzio sia solo civile o non sia stato svolto
secondo il diritto ebraico
- Una donna con cui abbia commesso adulterio cioè una donna nubile con
cui abbia avuto rapporti senza che fosse sua moglie
- Un uomo con cui abbia commesso adulterio
- Una donna che abbia commesso adulterio con un altro Quelli proibiti dalla Toràh,
sono matrimoni annullabili. I matrimoni contratti contro i divieti dei rabbini
sono validi e necessitano di un divorzio per scioglierli”
Il matrimonio misto Un principio basilare del giudaismo vuole che l’”ebraicità”
del possibile partner matrimoniale sia manifestamente
verificabile.Il matrimonio di un/una ebreo con una/un non ebreo non è
apertamente vietato dal diritto ebraico, ma un tale matrimonio
non ha validità, anche se può capitare che venga celebrato
e benedetto da molti rabbini, peraltro non ortodossi; l’attrazione
fisica o spirituale o l’essere innamorati non è considerata
ragione sufficiente per sposarsi.
Questa riluttanza nei confronti dei matrimoni misti
non è basata su mancanza di stima o su pregiudizi razziali; le conversioni
disinteressate sono benvenute.
Tale divieto esiste per far sì che l’impegno degli ebrei nei confronti
della fede dei loro padri non si interrompa né
venga meno: le unioni miste, infatti, contribuiscono
alla distruzione del popolo ebraico.
Il matrimonio ebraico come kidushin è basato sul concetto che la famiglia
stessa sia rappresentazione allegorica del Tempio e sia il luogo in cui i figli,
scopo primo del matrimonio, possano essere cresciuti in un ambiente strettamente
ebraico, nel quale tutti i membri osservino i precetti della Torah e lo stile
di vita giudaico. Dove v’è
un’unione mista i principi fondamentali dei kiddushin vengono a mancare;
infatti, alla luce di quanto detto, è virtualmente impossibile per
una persona conservare intatta la propria ebraicità, quando è sposata
con qualcuno di fede differente, anche nel caso di un
soggetto estremamente aperto e tollerante nei confronti dei precetti ebraici.
Tali matrimoni sono generalmente destinati all’insuccesso, mentre quando
entrambi gli sposi sono ebrei vi sono maggiori possibilità
di successo, come è anche riportato da una statistica riguardante
i casi della comunità ebraica americana.
Infatti quando nascono i figli e devono essere prese
importanti decisioni basate sulle tradizioni, sulla fede
e sui criteri coi quali verranno cresciuti, spesso i conflitti sopiti risorgono
e c’è il
rischio concreto che i figli di tali matrimoni possano crescere confusi
e talvolta con seri problemi psicologici.Risulta evidente che i genitori
devono agire come una persona sola e che, per vedere realizzato questo
scopo, è bene che abbiano una comune fede.
Un rabbi
«Nelle religione ebraica, i matrimoni misti non sono contemplati, ovvero
un matrimonio misto non è riconosciuto (dai rabbini)...Questo causa non
pochi problemi ai figli , in quanto
è come se detto matrimonio non sia veramente avvenuto e si può addirittura
considerare come ununione extraconiugale. Appartengo
personalmente ad un ramo più moderno dellebraismo ortodosso,
ma ci sono alcune cose non discutibili come i matrimoni.
I problemi reali, e non dettati soltanto dalle leggi rabbiniche sono molti
:
- Come verranno cresciuti i figli di matrimoni misti, come ebrei ?
- Se la madre non è ebrea nemmeno i figlio verranno considerati come tali.
- E realmente possibile innamorarsi ma è possibile gettare
le basi di una unione con poche cose in comune dal punto di vista religioso-culturale
e soprattutto senza sempre condividere gli stessi ideali ?
- Il Mangiare Kasher(=secondo le prescrizioni ebraiche), le feste e tradizioni
sono un problema, come verranno vissuti da questa unione ?
Secondo il Passo biblico non vi sposerete con
loro; non darete la vostra figlia al suo figlio né non prenderete
la sua figlia per vostro foglio" Deut. 7:3 Lunica soluzione che
peraltro non è realmente una soluzione ma una possibilità, è che
il/la non ebreo/a decida di convertirsi allebraismo: spesso questa
non è una soluzione in quanto potrebbe rappresentare una conversione non
disinteressata
e quindi proibita dalle leggi rabbiniche. Sul caso di
matrimoni misti si sono spese molte parole, cè chi cita statistiche
dove si riporta che la maggior parte dei matrimoni misti falliscono, e
chi vuole dimostrare il contrario.Una cosa è certa, lebraismo
non è solo una religione. Gli ebrei sono un popolo con una propria
religione con molte regole e doveri. I matrimoni misti non sono accettati
ne consigliati da alcuna autorità rabbinica ortodossa.Sposarsi non è solo
la conseguenza dellinnamorarsi, ma è trovare la propria parte
mancante e formare una cosa sola. E
lobbligo di ogni ebreo di sposarsi nel rispetto della legge, non
solo per noi ma molto più importanti per i nostri figli.
Cordialmente, Rabbi David Y. Costa ...»
3 Il matrimonio inizia con il fidanzamento.
Dice un testo rabbinico:
«...Il primo atto per la formazione del legame matrimoniale con una donna
e' la formulazione degli Erusin (essere legati) o, come furono definiti in seguito
dai nostri maestri, kiddushin (consacrazione).Questo vincolo e' concepito come
un impegno delle parti a lealta', fedelta' e sacralita'.Alla donna promessa e'
vietato qualsiasi rapporto con estranei, punibile anche con la pena di morte.
Infatti troviamo scritto: Nel caso che una ragazza vergine sia fidanzata con
un uomo e venga trovata da (un altro) uomo in citta' e giaccia con lei, li farete
uscire tutte e due verso la porta di quella citta' e li lapiderete e morranno.Questo
primo atto legale e' da considerarsi quindi fondamentale e necessario nella futura
vita matrimoniale ebraica.
E' scritto in Osea: E sarai legato a me in eterno; e sarai
legato a me con giustizia e con diritto, con amore e con misericordia. E sarai
legato a me con fedelta'; e conoscerai il signore.Da questo passo profetico,
il quale allude al legame eterno tra Dio e il popolo ebraico, i nostri maestri
hanno dedotto sette condizioni che l'uomo e la donna sono tenuti a rispettare
nel momento in cui si giurano fedelta'.Le prime sei parole (cioe' eterno, giustizia,
diritto, amore, misericordia e fedelta') si riferiscono all'uomo; l'ultima
invece e conoscerai il signore riguarda la donna.
Questi termini sono stati cosi' spiegati dai nostri
maestri:
· In eterno: perche' l'uomo non si consacri (fidanzi) con una donna con
l'intento di ripudiarla dopo qualche tempo.
· Con giustizia: non dica calunnie contro la sua donna in modo da poterla
cacciare.
· Con diritto: in modo che non violi le norme del diritto, anche se la
donna dovesse peccare nei suoi confronti.
· Con amore: non si regoli con lei secondo il rigore della legge, bensi'
con la dolcezza dell'amore.
· Con misericordia: non dia alla sua donna cio' che le necessita solo
dopo che lei ne abbia fatto richiesta, ma cerchi bensi' di capirla e soddisfarla
prima ancora che ella si esprima.Infatti e' detto: Cosi' come il padre e' misericordioso
con i suoi figli, D-o ha mostrato misericordia a chi lo teme.Ed ancora Isaia:
Ed avverra', prima ancora che mi chiameranno io rispondero', mentre ancora parleranno
io li avro' gia' uditi.
· Con fedelta': non sia con la sua compagna mentre il suo cuore e' rivolto
verso altre donne, ma conservi verso di lei vera fedelta'.
Queste sei condizioni si riferiscono solo all'uomo, dato
che tali principi sono gia' considerati intrinseci della donna..il consenso
della donna era necessario affinche' gli Erusin potessero essere considerati
validi.La donna poteva essere sciolta da questo legame o con il ghet
(documento di separazione) o con la morte del suo promesso sposo, ma in questo
caso risultava automaticamente promessa in sposa al fratello maggiore di lui.Nel
periodo intercorrente tra gli Erusin ed il matrimonio, la promessa sposa rimaneva
nella casa paterna e in nessun modo il fidanzato poteva avere rapporti con
lei....»
4 Il matrimonio ebraico
«...Giunto il tempo stabilito per le nozze, la
sposa usciva dalla casa paterna accompagnata da particolari
festeggiamenti e soprattutto dalla benedizione dei genitori. Arrivato il
momento del matrimonio, era il padre della sposa che organizzava un sontuoso
banchetto. La sera precedente il matrimonio, il suocero invitava gli uomini
piu' autorevoli e insieme festeggiavano, fino a tarda serata, questo giorno
di letizia. Durante le nozze, come troviamo scritto in Joele nel libro
dei Salmi, veniva preparata una stanza appositamente per lo sposo. Attiguo
a questa, veniva allestito per la sposa un baldacchino dove i due giovani
si univano in segno di coabitazione, dando cosi' valore effettivo alla
loro unione.
Nel presentarsi al proprio promesso, la sposa, con
amorevole modestia, si avvicina a lui con il velo nuziale calato sul viso.-Nei
primi sette giorni che seguono il matrimonio, lo sposo e' esonerato da
qualsiasi lavoro o attivita' e deve dedicare le proprie attenzioni solo
alla propria sposa, come troviamo scritto a proposito di Giacobbe e di
Sansone. E' una regola presente anche nel libro del profeta Geremia: E
trasformero' il loro lutto in gioia.Cosi' come il lutto dura sette giorni,
anche la gioia del matrimonio dura sette giorni.Ora lo sposo, con le nozze,
prende possesso-dominio della sua sposa (Baal oltre che marito ha anche
significato di padrone-dominatore), nel senso che inizia ad esercitare
pienamente, nei confronti di lei, i suoi poteri di marito.
Ma, cosa importantissima, hanno inizio anche i suoi
doveri maritali, come e' scritto in Esodo: Se sposera' un'altra, non
dovra' farle mancare (alla prima) il nutrimento, gli indumenti e la coabitazione. Rispetto
alla prima fase di consacrazione, che svolge funzione
fondamentale ed essenziale, questo secondo momento del matrimonio ne costituisce
il completamento. Nulla di nuovo viene ora stipulato con le nozze, si da'
soltanto adempimento agli impegni presi con il primo atto di consacrazione.
Si puo' dire che ora, con esso, il matrimonio viene completamente concluso
e pienamente posto in essere lo stato coniugale, concepito come possibilita'
di coabitazione...»
Oggi
«...Ogni comunita' ha sviluppato nel corso dei
secoli dei propri Minnaghim (usi) e costumi, che in genere
non contrastano con le norme stabilite dai maestri, ma che a volte si aggiungono
e a volte vanno a colmare dei vuoti lasciati dalla legislazione gia' codificata.Ogni
ebreo ha il dovere di continuare a conservare i propri
Minnaghim, cosi' come le leggi che a lui sono giunte, per poi trasmetterle
alle generazioni future, come patto eterno tra Dio ed il popolo ebraico...»
Sulla base dello studio della Bibbia Ebraica (la cui
interpretazione avviene secondo principi diversi da quelli
cristiani) e della Tradizione ogni rabbino si pronuncia
per i casi particolari della vita.Siccome l'ebraismo moderno è diviso in decine di aggregazioni
diverse è possibile trovare sentenze rabbiniche anche molto diverse
circa uno stesso problema.
Approfondimenti :
IL MATRIMONIO NELL'EBRAISMO